Cassazione Civile, Ordinanza n. 13360/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società creditrice era stata ammessa allo stato passivo di un fallimento per un importo indicato nel decreto di esecutività come pari a euro 549.897,81, con la specificazione che tale somma doveva intendersi comprensiva degli interessi richiesti. La creditrice riteneva che vi fosse un errore materiale, perché l’importo ammesso sarebbe stato inferiore a quello effettivamente riconosciuto, e presentava istanza di correzione. Il giudice delegato respingeva la richiesta di correzione del credito ma, di propria iniziativa, eliminava dal decreto le parole "come richiesti" riferite agli interessi. Il tribunale, investito del reclamo, lo respingeva ritenendo che il progetto di riparto e la relativa comunicazione fossero ormai divenuti esecutivi decorso il termine di quindici giorni previsto dall’art. 110 l. fall. La società proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il tribunale avrebbe deciso su una domanda diversa da quella proposta, ossia sulla modifica del progetto di riparto e non sul reclamo contro il diniego di correzione; con il secondo motivo, violazione dell’art. 98, ultimo comma, l. fall., perché il tribunale avrebbe applicato un termine decadenziale non pertinente all’istanza di correzione dell’errore materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha però corretto la motivazione del provvedimento impugnato, chiarendo che il decreto reso sull’istanza di correzione degli errori materiali nello stato passivo, anche quando rigetti la domanda, non è autonomamente impugnabile con reclamo ex art. 26 l. fall. né con ricorso straordinario per cassazione, perché ha natura meramente amministrativa e non incide sui diritti sostanziali o processuali. Ha inoltre affermato che, se la correzione incide realmente sul contenuto della decisione o sul giudicato endofallimentare, il mezzo di tutela non è il reclamo contro il provvedimento di correzione, ma l’impugnazione prevista per la pronuncia sostanziale, secondo i rimedi dell’art. 98 l. fall. In ogni caso, nel caso concreto il ricorso non poteva essere accolto: o il provvedimento del giudice delegato era un mero diniego di correzione, e quindi non impugnabile, oppure era un provvedimento interpretativo/modificativo dello stato passivo, che avrebbe dovuto essere impugnato con l’opposizione prevista dalla legge fallimentare e non con il reclamo utilizzato dalla ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il tribunale non avrebbe dovuto pronunciare su una domanda diversa da quella proposta; la censura è stata però ritenuta inidonea a superare l’inammissibilità del ricorso.
art. 98, ultimo comma, l. fall.
"gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata"
La procedura di correzione degli errori materiali nello stato passivo va coordinata con la disciplina generale della correzione degli errori materiali: il relativo provvedimento non è impugnabile con reclamo, anche se rigetta l’istanza.
È richiamato come rimedio di opposizione avverso la statuizione sostanziale sullo stato passivo, non come mezzo contro il diniego di correzione.
Il tribunale lo aveva evocato per ritenere tardiva ogni modifica del progetto di riparto dopo il decorso del termine di quindici giorni; la Cassazione non fonda su tale ratio la decisione.
Il reclamo ex art. 26 l. fall. è escluso quale mezzo di impugnazione del decreto di correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo.
La disciplina della correzione degli errori materiali nel processo civile è il modello cui va resa coerente anche la correzione ex art. 98, ultimo comma, l. fall.
art. 111 Cost.
È escluso il ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza che rigetti l’istanza di correzione di errore materiale, perché atto di natura amministrativa.
La Corte può correggere la motivazione del provvedimento impugnato pur dichiarando inammissibile il ricorso.
È richiamato per il termine lungo di impugnazione della pronuncia sostanziale risultante dalla correzione, quando applicabile.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento che decide sull’istanza di correzione di un errore materiale ha natura meramente ordinatoria/amministrativa e, anche se rigetta la richiesta, non è autonomamente impugnabile con reclamo o ricorso straordinario per cassazione.
- Se la correzione dell’errore materiale incide solo sulla redazione del documento e non sul contenuto concettuale della decisione, il rimedio è la reiterazione dell’istanza o l’impugnazione della pronuncia sostanziale nei modi previsti dalla legge, non l’impugnazione del decreto di correzione.
- Nel procedimento di correzione dello stato passivo fallimentare, la disciplina speciale va coordinata con quella generale dell’art. 288 c.p.c.; il rimedio impugnatorio non si dirige contro il decreto di correzione in sé, ma contro la decisione sostanziale eventualmente modificata o chiarita.
- Se il provvedimento di correzione chiarisce un’ambiguità tale da incidere sul contenuto effettivo della decisione o sul giudicato endofallimentare, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione della correzione; se invece si tratta di un mero refuso percepibile dal contesto, i termini decorrono dalla comunicazione della decisione originaria.
- Quando l’errore denunciato riguarda il contenuto sostanziale dell’ammissione al passivo e non un mero errore materiale, il mezzo corretto è l’opposizione o altro rimedio previsto dalla legge fallimentare, non il reclamo contro il diniego di correzione.
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