Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha altresì disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, in conformità alla disciplina della definizione agevolata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione a un atto di scioglimento della comunione ereditaria. L'ufficio aveva ritenuto che vi fosse una non corrispondenza tra quote di diritto e quote di fatto assegnate, valorizzando i singoli cespiti ereditari e applicando l'imposta proporzionale sul conguaglio. Il notaio aveva impugnato l'avviso sostenendo che la maggiore imposta richiesta dovesse qualificarsi come imposta complementare e che, quindi, difettasse la sua legittimazione passiva; aveva inoltre dedotto la violazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997. La CTR aveva accolto l'appello dell'amministrazione ritenendo legittima la pretesa tributaria. In cassazione il ricorso era affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio il ricorrente aveva depositato documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex d.l. n. 119 del 2018, chiedendo l'estinzione del giudizio; anche l'Agenzia aveva comunicato il perfezionamento della procedura e chiesto la declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il ricorrente lo invocava per contestare la legittimità della pretesa impositiva e la qualificazione della maggiore imposta richiesta.

  • art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463

    Il ricorrente lo richiamava a sostegno dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del notaio rispetto alla maggiore imposta richiesta.

  • art. 34 TUIR

    La CTR lo aveva richiamato per affermare che, quando l'assegnazione divisionale dei beni supera del 5% la quota di diritto spettante al condividente, l'eccedenza assume rilievo come vendita ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La Corte ha dato atto del perfezionamento della definizione agevolata e ha applicato la regola per cui il processo pendente si estingue; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza.

Massime di principio

  • Quando interviene il perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto, se ne ricorrono i presupposti e non residuano ragioni ostative.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso e delle questioni di merito o processuali dedotte nel giudizio.
  • In materia di imposta di registro sulla divisione ereditaria, l'individuazione di un conguaglio imponibile può richiedere la verifica della corrispondenza tra quote di diritto e quote di fatto mediante la stima dei singoli beni assegnati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.