Cassazione Civile, Ordinanza n. 13356/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecarie e catastali emesso in relazione a un atto pubblico di permuta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittima la pretesa impositiva. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 20 e 16 del d.lgs. 546/1992 e nullità della sentenza, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza dell'appello perché la notifica a mezzo posta sarebbe stata ricevuta da persona estranea al destinatario. A sostegno della contestazione della notificazione ha riferito di avere proposto querela di falso sull'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento, assumendo che la firma non appartenesse né al difensore costituito né a persona a lui collegata. Nel corso del giudizio di legittimità la parte ricorrente ha poi depositato domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della L. 197/2022, con prova del pagamento dell'importo dovuto secondo la disciplina agevolativa.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ex art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, rilevando che la parte ricorrente aveva depositato la domanda e la prova del versamento della prima rata, e che la lite rientrava tra quelle definibili. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato in quanto tale obbligo opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non essendo estensibile alla definizione agevolata.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato come norma processuale che il ricorrente assume violata in relazione alla notificazione dell'appello nel processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20
Richiamato dal ricorrente quale norma processuale asseritamente violata; nel testo non è svolta un'interpretazione autonoma della disposizione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
Richiamato dal ricorrente quale norma processuale asseritamente violata; nel testo non è svolta un'interpretazione autonoma della disposizione.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte lo applica nel senso che, una volta proposta la domanda di definizione agevolata e depositata la documentazione del pagamento, il processo deve essere sospeso e poi definito secondo la disciplina speciale.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
"Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte lo interpreta come base normativa per dichiarare estinto il processo di legittimità a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.
Contributo unificato
La Corte afferma che il raddoppio/contributo aggiuntivo non si applica alla estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della lite fiscale pendente, depositando la domanda e la prova del pagamento dovuto nei termini previsti, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche in sede di legittimità.
- La definizione agevolata della controversia tributaria prevale sulla decisione del ricorso, rendendo non necessario l'esame dei motivi di impugnazione originari.
- Le disposizioni sul contributo unificato maggiorato in caso di soccombenza processuale non si applicano estensivamente alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di disciplina di natura sanzionatoria e di stretta interpretazione.
- Nel processo tributario, la contestazione della notificazione dell'atto di appello e le questioni sulla validità della relata o dell'avviso di ricevimento restano assorbite se la controversia viene successivamente definita in via agevolata.
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