Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando legittima la pretesa impositiva contenuta in un avviso di rettifica e liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecarie e catastali su un atto pubblico di permuta. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 20 e 16 del d.lgs. 546/1992 e la nullità della sentenza impugnata, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza dell'appello perché la notifica a mezzo posta sarebbe stata consegnata a persona priva di qualsiasi relazione con il destinatario. La parte ha inoltre dedotto di aver proposto querela di falso per contestare la veridicità dell'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento, assumendo che la firma non fosse né del difensore costituito né di persona a lui collegata. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta una sospensione per la pendenza del giudizio di falso; successivamente la ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della legge n. 197/2022, con prova del versamento dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia rientrava tra quelle definibili mediante la procedura di definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022 e che la parte contribuente aveva depositato tempestivamente domanda e prova del pagamento degli importi dovuti. Richiamati i commi 197 e 198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, ha quindi dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non è dovuto il contributo unificato ulteriore, poiché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa in via analogica alla definizione agevolata.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla disciplina dell'appello nel processo tributario e alla dedotta invalidità della notifica.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla notificazione degli atti nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alle forme di notificazione nel processo tributario.
legge n. 197/2022, art. 1, comma 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte lo applica nel senso che, ove il contribuente depositi domanda di definizione agevolata e prova del versamento nei termini, il processo rimane sospeso fino alla data prevista e poi può essere definito in estinzione.
legge n. 197/2022, art. 1, comma 198
"Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte ne ricava che il deposito della domanda e del pagamento dovuti impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente in ogni stato e grado.
Richiamato per il deposito in cassazione della documentazione relativa alla definizione agevolata e alla prova del pagamento.
art. 1, comma 198, legge n. 197/2022
Richiamato anche per regolare le spese del processo, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia rientra tra quelle definibili e il contribuente deposita tempestivamente domanda di definizione agevolata unitamente alla prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata del contenzioso tributario opera in ogni stato e grado del giudizio e prevale sulla prosecuzione della causa, purché sia rispettato l'onere documentale previsto dalla legge speciale.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze sfavorevoli tipiche del rigetto, dell'inammissibilità o dell'improcedibilità non sono suscettibili di applicazione analogica a ipotesi diverse, come l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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