Cassazione Civile, Ordinanza n. 07056/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2007 emesso nei confronti di una ditta cessata, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Secondo l’Ufficio, la contribuente non aveva esibito fatture emesse in esenzione d’imposta con meccanismo di reverse charge; solo in sede di accertamento con adesione erano state prodotte le fatture, dalle quali la CTR aveva desunto che le operazioni non potevano rientrare nel reverse charge perché la ditta, pur avendo codice attività riferito a subappalto di completamento di lavori metallici in nuove costruzioni, aveva utilizzato e installato beni di propria produzione. La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza regionale con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per novità dei motivi; 2) violazione dell’art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il reverse charge sarebbe stato applicabile in presenza di subappalto e che la CTR aveva erroneamente qualificato i contratti come fornitura con posa in opera; 3) motivazione apparente per non avere la CTR spiegato da quale controllo avesse tratto la conclusione sull’uso e installazione di beni di propria produzione; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi al contenuto dei contratti di subappalto e delle fatture; 5) violazione delle norme sulle sanzioni e sull’onere della prova, per il rigetto della richiesta di riduzione delle sanzioni al 3% per asserita assenza di danno erariale, che la contribuente riteneva dovesse essere provata dall’Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della novità dei motivi di appello è rilevabile d’ufficio e l’omessa pronuncia su di essa non integra il vizio denunciato; inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del contenuto dei contratti, senza specifica deduzione di violazioni dei canoni ermeneutici né trascrizione delle clausole rilevanti; infondato il terzo perché la CTR aveva comunque indicato di avere desunto il dato dal controllo delle fatture e dall’ammissione della stessa contribuente; manifestamente inammissibile il quarto perché la sentenza di merito aveva comunque esaminato documenti e fatti decisivi, e comunque la ricorrente non aveva specificamente spiegato perché i documenti trascurati avrebbero certamente condotto a diversa decisione; inammissibile il quinto perché il principio di non contestazione non impone ulteriori oneri all’Amministrazione rispetto a quanto già allegato nell’atto impositivo e, soprattutto, perché l’onere di provare l’effettivo assolvimento dell’IVA, anche se irregolare, incombeva sulla contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni processuali rilevabili d’ufficio, come l’inammissibilità di un motivo di appello perché nuovo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale dei motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non le questioni/ difese rilevabili d’ufficio.
art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
La ricorrente lo invocava per sostenere l’applicabilità del reverse charge ai subappalti; la Corte non entra nel merito della norma, perché censura inammissibile come richiesta di rivalutazione di fatto.
La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede specifica indicazione delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di comprendere oggetto della controversia e contenuto delle censure senza ricerca autonoma negli atti.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente è esclusa quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, gli elementi da cui trae il proprio convincimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se il fatto risulta comunque esaminato o se la censura non dimostra la decisività del documento trascurato.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato dalla ricorrente in tema di riduzione delle sanzioni, ma la Corte ritiene che la relativa deduzione sia inammissibile/infondata per difetto di prova dell’effettivo assolvimento dell’imposta.
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
Richiamato nel motivo sulle sanzioni, senza che la Corte ricavi un principio ulteriore rispetto alla ripartizione dell’onere probatorio.
L’onere di provare che l’IVA era stata comunque assolta, anche irregolarmente, grava sulla contribuente che invoca la riduzione della sanzione.
Il principio di non contestazione opera solo per fatti chiaramente allegati e non specificamente contestati; la parte che lo invoca deve indicare dove il fatto sia stato dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la questione dell’inammissibilità di un motivo di appello per novità è rilevabile d’ufficio; la sua mancata trattazione non integra, di regola, un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le regole ermeneutiche violate e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito proporre una mera alternativa lettura del contratto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure devono essere richiamati in modo essenziale e puntuale nel ricorso, senza rinvio generico agli allegati o al fascicolo di parte.
- Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la sentenza, pur sinteticamente, indica gli elementi di fatto e le ragioni del convincimento; non occorre una minuziosa descrizione del percorso logico se la decisione rende comprensibile la ratio.
- Il motivo di omesso esame di un documento è ammissibile solo se il documento non valutato sarebbe idoneo, con giudizio di certezza, a sovvertire l’esito della controversia; non basta prospettarne una mera rilevanza astratta.
- Nel contenzioso tributario, il principio di non contestazione non comporta per l’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già esposto nell’atto impositivo; inoltre, chi invoca un fatto favorevole deve indicare specificamente dove e come esso sia stato allegato e non contestato.
- Chi chiede un beneficio sanzionatorio o una riduzione della sanzione collegata all’assenza di danno erariale deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa l’effettiva imposizione o assolvimento dell’imposta, anche se in forma irregolare.
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