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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06971/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio un operatore telefonico sostenendo che un contratto stipulato nel 2008, formalmente denominato "Franchising living", dovesse essere riqualificato come contratto di agenzia; assumeva che il recesso comunicato nel 2012 fosse stato esercitato con preavviso insufficiente rispetto all'art. 1750 c.c. e chiedeva l'indennità sostitutiva del preavviso, le indennità di fine rapporto e ulteriori somme per attività di co-marketing, prodotti resi e beni dati in comodato ai clienti. Il tribunale aveva ritenuto il rapporto un contratto misto e aveva condannato l'operatore al pagamento di alcune somme; la corte d'appello aveva poi ridotto la condanna, escludendo il credito per co-marketing, e respinto l'appello incidentale della società attrice. In Cassazione, il ricorso principale dell'operatore denunciava violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla disciplina dell'agenzia e del franchising, sostenendo che il rapporto fosse di franchising e non potessero applicarsi gli artt. 1750 e 1751 c.c.; il ricorso incidentale della controparte censurava, specularmente, la qualificazione del rapporto come misto/di franchising, l'applicazione degli AEC di settore, il rigetto della domanda di indennità di cessazione del rapporto e la disciplina probatoria e processuale relativa ai compensi di co-marketing e al sistema di netting.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che i motivi mirassero in realtà a una nuova valutazione di merito della qualificazione del contratto, e ha rigettato il ricorso incidentale, perché anch'esso, nella sostanza, richiedeva una diversa ricostruzione fattuale e probatoria del rapporto e delle clausole contrattuali. È stata quindi confermata la decisione d'appello nei limiti in cui aveva escluso il credito per co-marketing e sono rimaste ferme le statuizioni favorevoli e sfavorevoli già pronunciate nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1750 c.c.

    Richiamato come norma sul preavviso nel contratto di agenzia; la Corte osserva che la sua applicabilità dipende dalla qualificazione del rapporto, non potendo essere affermata o negata sulla base di una rivalutazione fattuale in cassazione.

  • art. 1751 c.c.

    Richiamato in tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la censura che pretendeva di dimostrarne la debenza è stata ritenuta di merito e quindi inammissibile.

  • art. 1 l. 129/2004

    Invocato per sostenere la natura di franchising del contratto; la Corte rileva che la diversa qualificazione del negozio non può essere ottenuta in sede di legittimità tramite una ricostruzione fattuale alternativa.

  • art. 3 l. 129/2004

    Richiamato in via subordinata dalla ricorrente incidentale; la Corte non ne fa applicazione perché la controversia è risolta sulla base della qualificazione del contratto e dell'inammissibilità delle doglianze di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Norma sull'interpretazione del contratto richiamata da entrambe le parti; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio interpretativo sul contenuto delle clausole.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., è richiamato ai fini dell'interpretazione contrattuale, ma le relative censure sono ritenute inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte evidenzia che le doglianze miravano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'asserita mancata considerazione di fatti e documenti; la Corte lo reputa richiamato impropriamente per ottenere una nuova valutazione fattuale.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo incidentale in relazione alle difese sul sistema di netting; la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo incidentale; la Corte non accoglie la doglianza perché fondata su un riferimento generico agli atti di causa e su questioni di fatto.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo incidentale con riferimento alle preclusioni e alle produzioni istruttorie; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato in tema di prova testimoniale dei contratti e del pagamento del debito; la Corte osserva che il motivo non escludeva specificamente i presupposti che consentono al giudice di ammettere la prova testimoniale nei limiti di legge.

  • art. 2725 c.c.

    Invocato per sostenere la necessità della prova scritta; la Corte non accoglie la censura perché la questione è stata risolta valorizzando il rinvio dell'art. 2726 c.c. e la natura fattuale della doglianza.

  • art. 2726 c.c.

    La Corte rileva che il rinvio all'art. 2721 c.c. è globale, sicché possono operare anche i limiti e le eccezioni alla prova testimoniale ivi previsti.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in combinazione con altre norme processuali e probatorie; non incide sull'esito perché la censura è stata ricondotta a una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ciascun ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto del contratto o una nuova valutazione delle prove è inammissibile, perché sollecita un terzo grado di merito.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale compiuta dal giudice di merito non può essere sovvertita in cassazione mediante una rilettura alternativa delle clausole e dei fatti di causa, salvo che si alleghi un vero vizio di violazione dei canoni ermeneutici nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Le doglianze fondate su pretesa mancata considerazione di documenti, fatti non contestati o capitoli di prova devono essere specifiche e autosufficienti; riferimenti generici agli atti di causa non consentono il controllo di legittimità.
  • Quando il motivo pretende la debenza di un credito o di un'indennità contestando l'apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito, la censura è inammissibile se si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • Il rinvio dell'art. 2726 c.c. all'art. 2721 c.c. va inteso in senso globale, con conseguente applicazione anche delle eccezioni e dei poteri valutativi del giudice in materia di prova testimoniale del pagamento del debito.
  • Se il ricorso principale è inammissibile e quello incidentale è rigettato, può dichiararsi la reciproca soccombenza con compensazione delle spese del giudizio di legittimità e applicazione, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaFranchisingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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