Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata da un comune su terreni privati poi annullata dal giudice amministrativo, con conseguente venir meno del vincolo preordinato all'esproprio. Nel frattempo l'opera pubblica era stata realizzata su quei fondi. Il comune ha quindi adottato un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e ha liquidato un indennizzo agli eredi del proprietario originario. Gli eredi hanno contestato la quantificazione dell'indennizzo, sostenendo: che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato che al momento dell'acquisizione l'opera era già stata realizzata; che fosse stata erroneamente dichiarata tardiva in appello la produzione di documenti relativi ai costi sostenuti dal comune per l'opera; che il valore dell'indennizzo dovesse tenere conto dell'ingente investimento pubblico e dell'interesse dell'ente a conservare l'impianto già costruito. Con il secondo motivo hanno inoltre censurato l'uso, ai fini della stima, di un indice edificatorio tratto da un piano regolatore del 2009, ritenuto ex post e non applicabile, poiché successivo all'occupazione e alla trasformazione dei terreni, e hanno contestato che il piano precedente potesse essere utilizzato perché colpito da decadenza del vincolo espropriativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che, ai fini della determinazione del valore venale del bene acquisito ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il riferimento temporale corretto è la data del provvedimento di acquisizione; ha però precisato che l'eventuale imprecisione della corte territoriale sul momento di riferimento non incide sulla decisione, poiché la ratio decidendi è corretta nel ritenere che non debba essere computato, nella stima e dunque nell'indennizzo dovuto dalla P.A., anche il valore dell'opera pubblica realizzata sul bene dalla stessa amministrazione. La Corte ha inoltre escluso che il costo sostenuto dal comune per l'investimento sia elemento idoneo a incidere direttamente sul valore dei terreni ai fini dell'indennizzo. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la doglianza sull'indice edificatorio fosse infondata perché la valutazione del bene deve avvenire con riguardo alle caratteristiche fattuali e giuridiche esistenti al momento dell'acquisizione, comprendendo quindi l'indice vigente in quel momento; ha altresì osservato che i ricorrenti non si erano confrontati con l'ulteriore ratio della sentenza impugnata, secondo cui l'indice del piano del 2009 era in sostanza quello già attribuito dal piano del 1997, con benefici per i privati. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Per l'acquisizione sanante il valore venale del bene e l'indennizzo vanno determinati con riferimento al provvedimento di acquisizione; non si computa, nella stima, il valore dell'opera pubblica realizzata sul bene dalla stessa P.A.
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
Il richiamo operato da tale disposizione fa salvo il precedente art. 32, comma 1, con conseguente esclusione dal computo del valore delle opere pubbliche realizzate dalla stessa amministrazione.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
È richiamato come norma salvata dall'art. 37, comma 4, quale fondamento dell'esclusione del valore dell'opera pubblica dal calcolo dell'indennizzo.
È richiamato dalle parti in relazione all'ammissibilità di un motivo di appello e alla tardività di documenti prodotti in secondo grado, ma la relativa censura è ritenuta irrilevante perché riferita a un fatto non decisivo.
È invocato insieme all'art. 345 c.p.c. nella censura di nullità, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.
È menzionato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nella decisione.
art. 5 L. n. 2248/1865, all. E
È richiamato nel secondo motivo, ma la censura è rigettata perché la determinazione del valore del bene dipende dalla situazione giuridica e fattuale esistente alla data dell'acquisizione.
È evocato nel secondo motivo senza incidere sull'esito della decisione.
È invocato per contestare la valutazione probatoria e l'uso di documenti e presupposti fattuali, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la stima del bene va compiuta con riferimento al momento del provvedimento di acquisizione, tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche allora esistenti.
- Ai fini dell'indennizzo dovuto dalla P.A. non può essere incluso il valore dell'opera pubblica realizzata dalla stessa amministrazione sul bene oggetto di acquisizione, anche se l'opera era stata in origine eseguita illegittimamente, poiché l'adozione del legittimo provvedimento di acquisizione riporta la vicenda entro l'alveo della legalità.
- La spesa sostenuta dall'ente pubblico per la realizzazione dell'opera non costituisce, di per sé, un elemento decisivo per incrementare il valore venale dei terreni ai fini dell'indennizzo.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una di esse non viene specificamente attaccata, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
- La dedotta tardività o inutilizzabilità di documenti in appello è irrilevante quando quei documenti si riferiscano a un fatto non decisivo per la decisione.
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