Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da opere edili eseguite in locali inseriti in un fabbricato condominiale, consistenti in lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, che il condominio assumeva essere stati realizzati senza la necessaria delibera assembleare e con alterazione delle tabelle millesimali. Il condominio conveniva in giudizio il soggetto che aveva presentato comunicazioni edilizie al Comune e aveva partecipato all'assemblea condominiale riferendo dei lavori, oltre ai proprietari dei locali, chiedendo l'abbattimento delle opere, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti. In appello, il soccombente contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo che titolare dell'attività e del rapporto locatizio fosse una società, non lui personalmente, e che quindi il fatto edificatorio non gli fosse imputabile. La corte d'appello respingeva il gravame valorizzando il contratto di locazione originario, l'assenza di prova di un subentro della società al posto del precedente conduttore persona fisica, la denuncia di inizio attività presentata personalmente e l'assemblea condominiale in cui egli aveva riferito dei lavori come effettuati da lui. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte d'appello fondato la decisione su prove non correttamente valutate e non considerando i documenti prodotti dall'appellante; violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. per avere utilizzato presunzioni non ammissibili o prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al condominio provare la titolarità passiva dell'azione risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 115 c.p.c. perché non denunciava l'uso di prove inesistenti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri del giudice, ma mirava soltanto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche la censura ex art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., osservando che la doglianza non coglieva la ratio decidendi e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, senza specificare il vizio di sussunzione nella disciplina delle presunzioni. Ha infine ritenuto infondato il motivo ex art. 2697 c.c., affermando che la corte di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva deciso sulla base dell'intero materiale istruttorio acquisito, secondo il principio di acquisizione probatoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non voler osservare la regola di disponibilità della prova o utilizza prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.
Non è violato quando il giudice di merito valuta liberamente le prove offerte dalle parti e attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Può venire in rilievo solo nell'ambito della corretta costruzione del ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.
La censura in cassazione è ammissibile solo come vizio di sussunzione, cioè se il giudice reputa gravi, precisi e concordanti indizi inidonei, o viceversa utilizza indizi non qualificabili come tali come prova presuntiva; non è consentita una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Le regole sull'onere della prova operano in via residuale e non si applicano quando il fatto rilevante risulti già dimostrato dalle emergenze istruttorie complessive.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola di disponibilità della prova; non è sufficiente lamentare una valutazione probatoria sfavorevole.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che sia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- In tema di presunzioni semplici, il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'erronea sussunzione degli indizi nei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non la diversa ricostruzione dei fatti o un'inferenza probabilistica alternativa.
- L'art. 2697 c.c. opera in via residuale: se il fatto controverso risulta provato o comunque desumibile dall'insieme delle risultanze istruttorie, non vi è inversione dell'onere della prova.
- Le risultanze probatorie, comunque acquisite nel processo, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice indipendentemente dalla loro provenienza, secondo il principio di acquisizione probatoria.
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