Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06979/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio pensionistico promosso da una persona che aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata diretta per invalidità di servizio, domanda respinta in precedenza dalla Corte dei conti. Successivamente la stessa aveva proposto revocazione, a sua volta dichiarata inammissibile; quindi alcuni suoi congiunti hanno esperito opposizione di terzo contro tale decisione, ma anche questa è stata dichiarata inammissibile dalla Corte dei conti d'appello. I congiunti hanno quindi ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo hanno sostenuto l'ammissibilità del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; con il secondo hanno denunciato, richiamando gli artt. 363 c.p.c. e 111 Cost., la violazione dell'art. 6 CEDU per asserita illegittima interferenza del legislatore nei procedimenti amministrativi pendenti e lesione del giusto processo e della parità delle armi; con il terzo hanno dedotto, sempre sotto il profilo degli artt. 363 c.p.c. e 111 Cost., la violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE. In sostanza, i ricorrenti contestavano la sentenza contabile che aveva negato la loro legittimazione/interesse a proporre l'opposizione di terzo e aveva escluso l'esistenza di dolo o collusione in loro danno, tentando di incardinare la censura nel vizio di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente costruiti come questioni di giurisdizione, denunciassero in realtà errori in procedendo e in iudicando della Corte dei conti, cioè vizi interni alla giurisdizione contabile e non errori attinenti ai limiti esterni della giurisdizione. In applicazione di un orientamento consolidato delle Sezioni Unite, il difetto relativo di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice speciale travalichi i limiti esterni del proprio potere, mentre non è deducibile per mere violazioni di legge o per valutazioni errate sull'interesse ad agire o sulla sussistenza di dolo o collusione. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese di lite e, ritenuti i presupposti dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., sono state irrogate anche somme ulteriori in favore di ciascuna parte controricorrente e della cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base della proposta di definizione accelerata e della decisione conforme, con richiamo ai possibili effetti in punto responsabilità aggravata quando la proposta venga confermata dalla decisione finale

  • art. 363 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non idoneo a trasformare in questioni di giurisdizione le censure che attengono in realtà a errori in procedendo o in iudicando

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul giusto processo, ma le censure sono state ricondotte ai limiti interni della giurisdizione

  • art. 6 CEDU

    invocato per denunciare una pretesa interferenza legislativa nei procedimenti in corso; la censura è stata comunque qualificata come errore di giudizio e non come vizio di giurisdizione

  • Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006

    invocata come parametro convenzionale, ma la sua dedotta violazione è stata considerata una doglianza di merito/legittimità interna

  • direttiva 2000/78/CE

    richiamata per sostenere la violazione del principio di parità di trattamento, ma senza incidere sui limiti esterni della giurisdizione

  • art. 96 c.p.c.

    ritenuti applicabili per la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate per lite temeraria/abuso del processo, in presenza di conformità tra proposta del consigliere e decisione finale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato se dovuto

  • art. 200 cod. giust. cont.

    evocato nel ricorso originario davanti alla Corte dei conti per l'opposizione di terzo, poi dichiarata inammissibile

  • art. 15 d.P.R. n. 461/2001

    richiamato nel riepilogo della vicenda originaria come norma asseritamente mal interpretata nel giudizio sulla pensione privilegiata

  • art. 6 d.l. n. 201/2011

    richiamato nel riepilogo della vicenda originaria come norma asseritamente mal interpretata nel giudizio sulla pensione privilegiata

Massime di principio

  • Il vizio di difetto di giurisdizione del giudice speciale è configurabile solo quando siano violati i limiti esterni della giurisdizione; non può essere fatto valere per errori in procedendo o in iudicando che attengono alla legittimità dell'esercizio del potere giurisdizionale.
  • Le censure che lamentano violazione di norme costituzionali, convenzionali o eurounitarie, se dirette a contestare valutazioni processuali o di merito del giudice speciale, non trasformano la controversia in una questione di giurisdizione.
  • In sede di ricorso per cassazione contro decisioni del giudice contabile, la contestazione della valutazione sull'interesse ad agire o sulla sussistenza di dolo o collusione resta interna alla giurisdizione e non integra difetto relativo di giurisdizione.
  • Quando ricorso e proposta di definizione accelerata coincidono, la mancata adesione a una valutazione già ritenuta corretta può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle ordinarie spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.