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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06975/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisizione, da parte di un comune, di un suolo appartenente a privati nell'ambito degli interventi conseguenti ai terremoti del 1980-1981 in Campania e Basilicata. I proprietari hanno chiesto la determinazione delle indennità e di ulteriori voci risarcitorie. Il tribunale ha liquidato l'indennità di esproprio e di occupazione applicando il criterio della cd. legge Napoli. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione i proprietari hanno dedotto tre censure: 1) violazione delle norme che avrebbero reso inapplicabile, per estensione, il criterio della legge Napoli a un comune diverso da Napoli; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che l'esproprio era finalizzato a opere di interesse pubblico ordinario e non alla ricostruzione post-terremoto; 3) violazione di diverse norme sull'espropriazione, assumendo che l'ablazione fosse stata disposta in base a una disciplina diversa, per finalità locali ulteriori e non per le esigenze della ricostruzione, con conseguente necessità di applicare il criterio ordinario di cui alla legge del 1865 anziché quello riduttivo della legge Napoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in materia espropriativa, la disciplina dell'indennità dipende dal concreto modulo procedimentale utilizzato dalla pubblica amministrazione e non da una astratta diversa qualificazione del rapporto. Nel caso di specie il decreto di esproprio richiamava la disciplina speciale per gli interventi urgenti post-terremoto e l'art. 6, comma 4, della L. n. 80/1984 era funzionalmente collegato alla procedura di ricostruzione di cui alla L. n. 219/1981. Di conseguenza era corretta l'applicazione del criterio di stima previsto dall'art. 13 della L. n. 2892/1885, richiamato dall'art. 80 della L. n. 219/1981. La censura che tendeva a svincolare la procedura dalla disciplina speciale è stata considerata, in sostanza, una contestazione dell'illegittimità del decreto di esproprio, già esclusa in altro giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 219/1981, art. 80

    richiama, per la determinazione dell'indennità nelle procedure espropriative connesse alla ricostruzione post-sismica, il criterio di stima della legge Napoli

  • L. n. 2892/1885, artt. 12 e 13

    costituiscono il criterio di stima applicato per la liquidazione dell'indennità di esproprio e di occupazione nelle procedure speciali richiamate

  • L. n. 219/1981, titolo VIII

    individua il programma di ricostruzione post-terremoto cui è ricondotto il modulo procedimentale seguito

  • d.l. n. 776/1980, art. 1, conv. in L. n. 874/1980

    indica le speciali finalità degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto

  • L. n. 80/1984, art. 6, commi 4 e 5

    attribuisce ai comuni il potere di espropriare aree già destinate a insediamenti provvisori, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica

  • L. n. 2359/1865, art. 39

    richiamata dai ricorrenti quale criterio ordinario asseritamente applicabile, ma ritenuta non pertinente nel caso concreto

  • L. n. 219/1981, art. 80, comma 6

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità della disciplina speciale, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del regime speciale

  • d.l. n. 19/1984

    convertito in L. n. 80/1984; ha prorogato i termini e accelerato le procedure per l'applicazione della L. n. 219/1981

  • dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo richiamata nel dispositivo

  • d.l. n. 333/1981, art. 5-quinquies, conv. in L. n. 359/1992

    norma invocata dai ricorrenti nel terzo motivo a sostegno dell'asserita diversa disciplina indennitaria

  • L. n. 80/1984, art. 6, comma 4

    norma invocata e valorizzata dalla Corte come fonte del potere espropriativo collegato alla ricostruzione

Massime di principio

  • In materia di espropriazione per pubblica utilità, la disciplina applicabile alla determinazione dell'indennità dipende dal concreto modulo procedimentale effettivamente seguito dalla pubblica amministrazione, e non dalla sola astratta compatibilità del rapporto con altre discipline.
  • Quando l'espropriazione è inserita in una procedura speciale di ricostruzione o emergenza e il decreto richiama espressamente tale disciplina, il criterio indennitario speciale previsto da quella normativa si applica anche se il bene si trovi in un comune diverso da quello tipicamente evocato dalla disciplina di riferimento.
  • La contestazione della disciplina indennitaria non può essere utilizzata per rimettere in discussione, in sede di legittimità, la legittimità del decreto di esproprio già accertata in altro giudizio, se ciò che si censura è in sostanza il modulo procedimentale adottato dalla pubblica amministrazione.
  • Il richiamo normativo a un criterio riduttivo di stima è legittimo quando esso sia espressamente previsto dalla legge speciale applicabile alla procedura espropriativa concretamente utilizzata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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