Cassazione Civile, Ordinanza n. 22996/2025 del 10/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento collegati tra loro: uno emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese, uno nei confronti di un socio per la pretesa imputazione di utili extracontabili derivanti dalla rettifica del reddito sociale, e uno nei confronti dell’altro socio-coniuge. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto quelli dei contribuenti, ritenendo, tra l’altro, la legittimità della sottoscrizione dell’atto delegata a un funzionario, la validità dell’accertamento nei confronti della società estinta da impugnarsi da parte dei soci, il raddoppio dei termini per l’accertamento in ragione della contestata fatturazione per operazioni inesistenti, nonché l’adeguatezza della motivazione per relationem. I ricorrenti hanno dedotto sei motivi: nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria; violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di valida delega di firma; violazione dell’art. 2495 c.c. per avviso notificato a società estinta e per mancata corretta individuazione dei soggetti obbligati; ulteriore violazione dell’art. 2495 c.c. quanto ai limiti della pretesa verso i soci; violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per decadenza e contestato raddoppio dei termini; violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione dell’avviso per relationem.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava le anomalie estreme rilevanti in cassazione dopo la riforma del 2012, essendo comunque comprensibile il percorso logico seguito dalla CTR. Ha respinto il secondo motivo affermando che la sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario delegato è legittima quando la delega è di firma e può essere data anche con ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato. Ha rigettato congiuntamente il terzo e il quarto motivo osservando che, poiché la società era stata cancellata prima della disciplina del differimento quinquennale introdotta nel 2014, l’estinzione aveva determinato il difetto di capacità processuale della società e la legittimazione all’impugnazione spettava ai soci successori; la CTR, quindi, aveva correttamente escluso la validità dell’impugnazione proposta dalla società estinta tramite ex liquidatore. Ha respinto il quinto motivo ritenendo che, in materia di società a ristretta base sociale, l’accertamento dei maggiori utili extracontabili in capo alla società consente il raddoppio dei termini anche per gli accertamenti emessi verso i soci. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la carenza di motivazione dell’avviso ritenendo chiara l’origine della pretesa dalla rettifica del reddito sociale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, ma la sua violazione è esclusa in presenza di motivazione comunque intellegibile.
art. 132, comma 2, n. 4 e 5, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o presenta anomalie radicali, non per mera insufficienza.
Richiamato per il contenuto della motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere una delega di firma, conferibile anche con ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato.
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'estinzione comporta il difetto di capacità processuale della società e la pretesa va coltivata nei confronti dei soci successori secondo i limiti previsti dalla norma.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria opera solo per cancellazioni richieste nella vigenza della disposizione, quindi non si applica retroattivamente.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Il raddoppio dei termini è ritenuto applicabile anche agli accertamenti nei confronti dei soci quando essi derivano dall'accertamento penale/tributario relativo alla società a ristretta base sociale.
La motivazione per relationem è valida se l'atto rende comunque comprensibile la pretesa fiscale e il suo fondamento.
La motivazione dell'atto amministrativo è sufficiente quando consente di comprendere l'origine e il contenuto della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, la censura per vizio di motivazione è ammissibile solo quando la sentenza presenti una delle anomalie estreme che equivalgono a mancanza di motivazione in senso costituzionalmente rilevante; non è più deducibile la mera insufficienza o semplicità della motivazione.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando ha natura di delega di firma interna, può essere conferita anche mediante ordini di servizio, purché consenta di individuare la qualifica del soggetto delegato e la riconducibilità dell'atto all'organo competente.
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, se intervenuta prima della disciplina del differimento quinquennale introdotta nel 2014, comporta il difetto di capacità processuale della società stessa e della legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla in giudizio.
- Nei rapporti fiscali con società a ristretta base sociale, l'accertamento dei maggiori utili extracontabili in capo alla società legittima l'imputazione presuntiva ai soci e può rilevare anche ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente anche se resa per relationem, quando dall'atto emerga con chiarezza il fondamento della pretesa e il contribuente sia posto in condizione di comprenderne la derivazione.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente adottata dalla sentenza impugnata.
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