Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22990/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di lavori pubblici di arredo e ammodernamento di una sala consiliare e di climatizzazione di uffici comunali, affidati a un'associazione temporanea di imprese composta da una ditta capogruppo e dalla società ricorrente. La società ricorrente aveva agito in giudizio in proprio per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per lavorazioni e forniture eccedenti rispetto al progetto esecutivo, domandando anche la condanna del direttore dei lavori, ritenuto responsabile per averle ordinate. I giudici di merito avevano ritenuto improcedibile e inammissibile la domanda proposta dalla sola mandante per difetto di legittimazione attiva, applicando l'art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163/2006. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l'ATI non è soggetto autonomo e che la norma non escluderebbe la soggettività processuale delle singole imprese; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006 e 100 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe esaminato la responsabilità personale del direttore dei lavori; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, nonostante la sentenza avesse valorizzato la delicatezza delle questioni trattate e l'esito favorevole di un accertamento tecnico preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006 attribuisce al mandatario dell'ATI la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutti gli atti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione del rapporto; la mandante non può quindi agire da sola verso il committente, mentre resta ferma la possibilità per la mandataria di agire in proprio per la quota di lavori da essa eseguiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché formulato come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. anziché come omessa pronuncia, sia perché la questione relativa alla pretesa responsabilità del direttore dei lavori non risultava devoluta con specifico motivo di appello, essendo stato impugnato solo il capo relativo al difetto di legittimazione attiva. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ribadendo che la regolazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se violano il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006

    "Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti."

    La norma attribuisce alla mandataria dell'ATI la legittimazione sostanziale e processuale esclusiva verso la stazione appaltante, escludendo l'azione individuale della singola mandante nei confronti del committente; non impedisce però alla mandataria di agire per le proprie ragioni di credito.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria legittimazione e l'interesse ad agire, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione si risolve nella disciplina speciale della rappresentanza dell'ATI.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo relativo alla responsabilità del direttore dei lavori è dichiarato inammissibile anche perché la doglianza non era correttamente sussunta nel vizio denunciato e, comunque, non risultava devoluta in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato indirettamente dalla Corte per osservare che la censura, se intesa come omessa pronuncia, non era stata formulata nei corretti termini processuali.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge; la censura in cassazione non può riguardare il merito della valutazione salvo violazione del principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • d.lgs. n. 231/2002, art. 5

    La ricorrente aveva richiesto anche gli interessi per ritardato pagamento ex art. 5, ma la Corte di cassazione non entra nel merito di tale pretesa per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle associazioni temporanee di imprese la mandataria è l'unico soggetto legittimato a rappresentare, anche in giudizio, le mandanti nei confronti della stazione appaltante per gli atti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione del rapporto.
  • La singola impresa mandante non può agire autonomamente contro il committente pubblico per crediti derivanti dall'appalto, salvo i profili che attengono esclusivamente alla propria posizione se veicolati attraverso la rappresentanza della mandataria.
  • La mandataria dell'ATI conserva però la legittimazione ad agire in proprio per la tutela dei crediti relativi alla quota di lavori da essa direttamente eseguiti.
  • In cassazione il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame deve essere dedotto con corretta qualificazione processuale; una censura formulata in modo incongruo rispetto al vizio effettivo è inammissibile.
  • Le questioni non devolute specificamente in appello non possono essere riesaminate in cassazione come fatto decisivo omesso.
  • Il regolamento delle spese processuali e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza o di specifici limiti legali.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.