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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22988/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un ascensore, con ulteriori opere murarie e una variante esecutiva. In primo grado il giudice aveva ritenuto che tra le parti fosse intervenuto un accordo verbale e aveva condannato il committente al pagamento del saldo dovuto. In appello, proposto dal committente, la decisione è stata riformata perché la Corte territoriale ha escluso la validità del rapporto in assenza di forma scritta, ritenuta necessaria per i contratti della pubblica amministrazione. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) ha contestato la qualificazione dell'importo riconosciuto in sentenza come corrispettivo di opere murarie, sostenendo che si trattasse invece del saldo del contratto scritto di fornitura e posa dell'ascensore; 2) ha censurato l'affermazione di mancanza di forma scritta, valorizzando delibere dirigenziali, certificato di regolare esecuzione, fatture e asseriti riconoscimenti della controparte; 3) ha dedotto l'erronea interpretazione del contratto e della variante, sostenendo che le varianti fossero ammesse dalla normativa sui lavori pubblici; 4) ha denunciato contraddittorietà interna della sentenza d'appello, perché la Corte avrebbe dapprima dichiarato inammissibile il motivo di gravame del committente sulla forma del contratto e poi avrebbe comunque deciso nel merito la questione della forma scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi carenti di specificità e pertinenza, osservando in particolare che la censura sull'interpretazione del rapporto e della variante non riportava il testo del contratto o della variante, che l'asserito riconoscimento della forma scritta non era adeguatamente localizzato negli atti e che le determinazioni dirigenziali richiamate avevano natura di atti interni. Quanto al quarto motivo, la Corte ha chiarito che esso non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva semplicemente ritenuto inammissibile il motivo di gravame del committente, ma aveva poi escluso in ogni caso la validità della stipulazione orale del contratto con la pubblica amministrazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge e vizio motivazionale sono stati ritenuti inammissibili quando non colpiscono la ratio decidendi o mancano di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la doglianza è inammissibile se non riporta gli atti o i documenti su cui si fonda e non indica dove siano stati prodotti o dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923

    Per i contratti con la pubblica amministrazione è stata ribadita la necessità della forma scritta.

  • art. 136 D.P.R. 554/1999

    La normativa sulle varianti nei lavori pubblici è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non adeguatamente specificata e perché non escludeva comunque le forme procedurali richieste.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe l'interpretazione o la qualificazione di un rapporto contrattuale è inammissibile se non vengono trascritti, almeno nei passaggi rilevanti, i documenti o gli atti negoziali su cui la doglianza si fonda.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: la parte che invoca determinati documenti o riconoscimenti processuali deve indicarne puntualmente il contenuto, la sede processuale e il momento in cui sono stati prodotti o dedotti.
  • La censura per violazione di legge o vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Nei contratti della pubblica amministrazione la validità del vincolo richiede la forma scritta; atti interni o determinazioni dirigenziali, se non integrati secondo la procedura richiesta, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la stipulazione valida del contratto.
  • La deduzione di una variante in corso d'opera non vale, da sola, a superare il requisito formale del contratto principale né esonera dall'allegazione della specifica procedura seguita per la sua approvazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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