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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22992/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione dell'indennità di custodia e deposito per 18 colli contenenti supporti e locandine contraffatti sottoposti a sequestro penale. In un primo decreto il giudice aveva escluso l'applicazione delle tabelle prefettizie e aveva liquidato l'indennità in misura contenuta, ritenendo non provata la custodia in area coperta e recintata e non documentate le spese di trasporto. La società opponente ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, chiedendo l'applicazione delle tabelle ANCSA o, in subordine, delle tabelle prefettizie quali usi locali. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e ha applicato il criterio del decreto prefettizio e delle relative tabelle, liquidando una somma molto più elevata. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che nel nuovo computo fosse stato incluso un periodo già coperto da giudicato interno e/o prescritto; 2) violazione dell'art. 2946 c.c. per la dedotta prescrizione decennale del credito per il periodo iniziale; 3) violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 3 d.m. n. 265/2006, perché il Tribunale avrebbe applicato le tariffe prefettizie senza i correttivi previsti e senza ricorrere ai criteri analogici o di riduzione; 4) violazione degli artt. 171 e 91 c.p.c., assumendo che il Ministero fosse costituito e non contumace, con conseguente erronea condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era giudicato interno, essendo stata devoluta con l'opposizione l'intera questione della liquidazione del compenso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato in modo puntuale dove e quando la prescrizione fosse stata eccepita nel giudizio di merito. Ha respinto il terzo motivo chiarendo che, per i beni non compresi nelle categorie espressamente disciplinate dal d.m. n. 265/2006, l'indennità va determinata in base agli usi locali e non per equità o con criteri alternativi; inoltre, la riduzione prevista dall'art. 59 riguarda le tabelle ministeriali e non si applica quando la liquidazione avvenga in base agli usi locali. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché non si confrontava con la reale ratio della statuizione sulle spese, fondata sulla soccombenza nel merito dell'opposizione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    indica il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione; l'opposizione devolve al giudice l'intera questione della liquidazione del compenso

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato quale disciplina del rito dell'opposizione sui compensi/liquidazioni

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente sul giudicato interno, ma la Corte esclude che nel caso vi fosse preclusione da giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno, ritenuto insussistente

  • art. 2946 c.c.

    invocato per la prescrizione decennale; la censura è però dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 58 d.P.R. n. 115/2002

    "L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali"

    per i beni non coperti da specifiche tabelle, il criterio residuale è quello degli usi locali

  • art. 59 d.P.R. n. 115/2002

    le tabelle ministeriali devono tenere conto delle tariffe vigenti e prevedere riduzioni percentuali; tale disciplina vale per la liquidazione tabellare, non per quella fondata sugli usi locali

  • art. 3 d.m. n. 265/2006

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla soluzione adottata dal giudice di merito

  • art. 5 d.m. n. 265/2006

    "Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali"

    per i beni diversi da quelli espressamente disciplinati, la liquidazione va fatta con riferimento agli usi locali

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla contumacia, ma la censura è inammissibile perché non coglie la ratio della condanna alle spese

  • art. 91 c.p.c.

    le spese sono poste a carico della parte soccombente; nel caso la condanna è giustificata dalla soccombenza nel merito dell'opposizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso o dell'indennità, la devoluzione della controversia può riguardare l'intera statuizione sulla liquidazione, con conseguente insussistenza di un giudicato interno sul solo punto della misura se la questione è rimessa integralmente al giudice dell'opposizione.
  • L'eccezione di prescrizione, quando si deduce in cassazione l'erroneo mancato esame da parte del giudice di merito, deve essere illustrata con precisione: occorre indicare come, quando e dove sia stata proposta, la sua tempestività e la ragione del suo mancato esame; il mero rinvio agli atti non è sufficiente.
  • Per la liquidazione dell'indennità di custodia di beni sequestrati, se i beni non rientrano nelle categorie espressamente disciplinate dalle tabelle ministeriali, il criterio residuale è quello degli usi locali; non si ricorre ad equità o a criteri alternativi se la disciplina speciale prevede tale rinvio.
  • Quando la liquidazione avviene in base agli usi locali, non si applicano automaticamente le riduzioni percentuali previste per le tabelle ministeriali, salvo che la disciplina richiamata le preveda espressamente.
  • La dimostrazione degli usi locali grava sulla parte che li allega, ove il giudice non ne abbia conoscenza; tale prova non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
  • Nel censurare la statuizione sulle spese, il ricorrente deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione: se la condanna deriva dalla soccombenza sul merito, la contestazione di asserite irregolarità processuali sulla contumacia non è idonea a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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