Cassazione Civile, Ordinanza n. 22993/2025 del 10/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato IVA e, per quanto qui rileva, ha contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società ritenute "cartiere". La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente e respinto quello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata né la natura fittizia delle società fornitrici, né la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode, valorizzando soprattutto il fatto che gli accertamenti presso le fornitrici erano stati svolti nel 2013, quando esse potevano essere cessate, e che mancassero riscontri presso il vettore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. e sostenendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare anche per presunzioni la natura di cartiera dell'emittente e la circostanza che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione delle cautele esigibili. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che la CTR ha attribuito rilievo decisivo a un elemento irrilevante, cioè al momento in cui sono stati eseguiti gli accertamenti sulle società fornitrici, e ha ritenuto che tale circostanza non potesse elidere, in sede presuntiva, gli indizi relativi alla natura di cartiera delle società e alla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente. Ha inoltre precisato che il giudice di rinvio dovrà valutare concretamente gli indici probatori relativi alla mancanza di struttura operativa delle fornitrici, alla breve durata della loro attività in rapporto agli elevati volumi d'affari e anche la sentenza penale assolutoria prodotta, la quale non rientra nelle formule che producono giudicato nel processo tributario ex art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ma può costituire elemento di prova da apprezzare.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato come norma sulla detrazione IVA, esclusa in linea di principio quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla fatturazione delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato tra le norme sulla rettifica e sull'accertamento IVA, contestate per falsa applicazione.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: all'Ufficio spetta provare gli elementi costitutivi della frode; al contribuente la prova contraria della buona fede.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte censura la CTR per aver attribuito rilievo a una mera illazione priva di gravità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
È menzionato per affermare che l'accertamento tributario può essere svolto anche a distanza di anni, nei limiti temporali di legge.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
"La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi."
Solo le assoluzioni per "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" producono efficacia di giudicato nel processo tributario; le assoluzioni con formule diverse non vincolano, ma possono essere valutate come prova.
art. 378 c.p.c.
È richiamato per il deposito di memoria in cassazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detrazione IVA, l'Amministrazione deve provare l'alterità soggettiva tra emittente della fattura e reale cedente/prestatore e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, da parte del cessionario della partecipazione alla frode; non è necessaria la prova della sua partecipazione attiva all'evasione.
- Una volta dimostrati indizi gravi, precisi e concordanti della natura di "cartiera" del fornitore e della frode IVA, spetta al contribuente provare la propria buona fede e l'adozione delle cautele esigibili da un imprenditore diligente.
- Nel ragionamento presuntivo il giudice deve selezionare fatti noti storicamente determinati e verificarne la gravità, precisione e concordanza complessiva; non può fondare la decisione su mere illazioni o su elementi privi di effettiva attitudine dimostrativa.
- Il momento in cui vengono eseguiti gli accertamenti fiscali sulle società fornitrici, se effettuati anni dopo le operazioni contestate, non è di per sé circostanza idonea a escludere la natura fittizia delle società o a neutralizzare gli altri elementi indiziari acquisiti.
- Le sentenze penali assolutorie diverse da quelle espressamente previste dall'art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non fanno giudicato nel processo tributario, ma possono comunque essere considerate dal giudice tributario come elementi probatori da valutare in concreto.
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