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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22986/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva eseguito, direttamente e poi quale cessionaria di ramo d'azienda, servizi di pulizia in favore di una società ferroviaria pubblica. Il credito azionato riguardava 87 fatture riferite a prestazioni eseguite in un arco temporale che comprendeva sia periodi anteriori sia successivi alla cessione del ramo d'azienda. La società opponente contestava, in via pregiudiziale, la nullità delle proroghe e dei rinnovi taciti del contratto di appalto per violazione del divieto di rinnovo/proroga dei contratti pubblici e per difetto di forma scritta ad substantiam nei contratti con la pubblica amministrazione; contestava inoltre la legittimità della cessione del contratto e sosteneva che, al più, fosse dovuta un'indennità per le prestazioni rese. La controparte resisteva, deducendo anche la violazione della buona fede da parte dell'opponente e, in via subordinata, chiedendo il pagamento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello aveva escluso il corrispettivo contrattuale per la nullità della proroga, ma aveva accolto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento liquidando un'indennità. In Cassazione la società opponente ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perplessa o apparente, in relazione alla valutazione della c.t.u. e dell'onere probatorio; 2) motivazione carente o apparente per adesione acritica alla c.t.u.; 3) motivazione carente o incomprensibile sulla tardività delle contestazioni sull'indennizzo; 4) inesistenza di motivazione sulla tempestività della domanda ex art. 2041 c.c.; 5) omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva della controparte rispetto alla domanda di arricchimento senza causa. La resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione del d.lgs. n. 112/2015 e della disciplina comunitaria per l'erronea esclusione della natura privatistica della società committente e per il conseguente diniego del corrispettivo integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza d'appello nella parte in cui aveva determinato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. sulla base di una consulenza tecnica di ufficio valutata come poco comprensibile e non coerente con i criteri indicati. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha invece rigettato il quarto motivo, ritenendo adeguatamente motivata l'ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, e il quinto motivo, escludendo l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva. È stato rigettato anche il ricorso incidentale, poiché la qualificazione della società committente come impresa pubblica soggetta a evidenza pubblica e la conseguente necessità della forma scritta, nonché il divieto di proroga, sono state ritenute corrette. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il motivo di ricorso incidentale relativo alla violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i motivi di ricorso principale dedicati a nullità della sentenza, motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro della necessità di motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione intelligibile e non solo apparente

  • art. 2041 c.c.

    base della domanda subordinata di indebito arricchimento accolta in appello ma cassata per vizio motivazionale sulla quantificazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di legittimazione attiva

  • art. 1266 c.c.

    richiamato incidentalmente per osservare che la cessione poteva riguardare crediti assistiti dall'obbligo di garanzia del cedente

  • art. 12, comma 2, r.d. n. 2440/1923

    invocato per il divieto di rinnovo/proroga dei contratti pubblici

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamato per il requisito della forma scritta ad substantiam nei contratti con la pubblica amministrazione

  • art. 6, comma 2, L. n. 537/1993

    invocato per il divieto di rinnovo/proroga dei contratti pubblici

  • art. 23 L. n. 62/2005

    invocato per il divieto di rinnovo/proroga dei contratti pubblici

  • art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006

    invocato per il divieto di rinnovo/proroga dei contratti pubblici

  • art. 44 L. n. 724/1994

    ritenuto ostativo alla proroga del contratto

  • art. 6 L. n. 157/1993

    ritenuto ostativo alla proroga del contratto

  • d.lgs. n. 158/1995

    la società committente è stata qualificata come soggetto aggiudicatore nei settori esclusi

  • d.lgs. n. 112/2015

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione della società committente

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando la decisione si fonda su un percorso argomentativo che non consente di comprendere il criterio logico seguito dal giudice, soprattutto se la consulenza tecnica richiamata è a sua volta poco intelligibile o non coerente con i quesiti posti.
  • In presenza di domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata, il giudice deve verificare l'ammissibilità della domanda anche alla luce dell'ampliamento del thema decidendum determinato dalle difese avversarie; se tale ampliamento consente l'esame dell'arricchimento, la domanda non è per ciò solo intempestiva.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato sulla questione devoluta; non sussiste invece quando la statuizione, anche se implicita, è comunque desumibile dalla decisione adottata.
  • Nei rapporti con soggetti pubblici o equiparati, la qualificazione del committente e la disciplina degli appalti possono imporre la forma scritta ad substantiam e rendere invalide le proroghe o i rinnovi taciti del contratto.
  • L'accoglimento della domanda di indebito arricchimento richiede una motivazione chiara e verificabile sulla quantificazione dell'indennizzo, non essendo sufficiente un richiamo a criteri presuntivi o a una consulenza tecnica di ufficio non esplicitata in modo comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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