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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22995/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda della banca di ottenere dall'amministrazione regionale contributi previsti dall'art. 10 della L.R. Sicilia n. 27 del 1991 per le annualità 1995/1996-1998/1999, in relazione a rapporti di lavoro instaurati nell'ambito di contratti di formazione e lavoro e poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva condannato l'Assessorato al pagamento della somma di euro 355.150,00 oltre interessi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo rispettato il divieto di cumulo degli aiuti perché per alcuni lavoratori non erano stati chiesti i contributi di cui alla lett. a), e osservando che l'Assessorato non aveva provato ulteriori ipotesi di cumulo vietato né specificato lavoratori e importi. Con il ricorso per cassazione l'Assessorato ha dedotto violazione dell'art. 10 L.R. n. 27/1991, sostenendo che i contributi di cui alle lett. a) e b) non sono cumulabili a favore del medesimo lavoratore e che il beneficio di cui alla lett. b) spetta solo se il lavoratore era stato assunto prima dell'entrata in vigore della legge regionale; secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato la sola circostanza che per quei dipendenti non fosse stato richiesto il contributo di cui alla lett. a), senza verificare la data di assunzione, che era il dato decisivo. La censura è stata ritenuta fondata perché il giudice d'appello non aveva applicato correttamente il principio interpretativo già affermato dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di divieto di cumulo e di requisito temporale per il contributo sub b).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Assessorato, qualificando la doglianza come in realtà riconducibile a un vizio di omesso esame del fatto allegato e non contestato relativo alla data di assunzione dei lavoratori. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel considerare sufficiente, per escludere il cumulo vietato, il fatto che per alcuni lavoratori non fosse stato richiesto il contributo di cui alla lett. a), mentre era necessaria la verifica che i lavoratori fossero stati assunti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 27/1991. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando correttamente il principio sul divieto di cumulo e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 L.R. Sicilia n. 27/1991

    i contributi previsti dalle lettere a) e b) non possono essere cumulati a favore del medesimo lavoratore; il contributo di cui alla lett. b) presuppone che il lavoratore sia stato assunto prima dell'entrata in vigore della legge regionale, mentre per i contratti stipulati successivamente può essere richiesto solo il contributo di cui alla lett. a).

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato ricondotto dalla Corte a un vizio attinente all'omessa considerazione di un fatto decisivo, cioè la data di assunzione dei lavoratori.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio denunciato è stato qualificato come omesso esame di un fatto allegato e non contestato, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina sul contributo.

  • sentenza Corte di giustizia UE 20 maggio 2010, causa C-138/09

    è richiamata come fonte del principio interpretativo che esclude il cumulo degli aiuti e collega il beneficio sub b) alla data di assunzione anteriore all'entrata in vigore della legge.

  • Cass. n. 6494/2012

    citata in senso conforme al principio del divieto di cumulo degli aiuti previsti dall'art. 10 della legge regionale.

  • Cass. n. 22008/2019

    richiamata per ribadire che i due contributi non sono cumulabili e che il beneficio sub b) richiede il presupposto temporale dell'assunzione anteriore alla legge.

  • Cass. n. 34762/2024

    richiamata per la qualificazione del vizio processuale denunciato come riconducibile al paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • Cass. n. 11103/2020

    richiamata, insieme ad altra giurisprudenza, per la medesima qualificazione del vizio come omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa prevede due benefici alternativi o potenzialmente concorrenti, il divieto di cumulo va verificato in concreto sul presupposto fattuale richiesto dalla norma per ciascun beneficio, non sulla sola circostanza che uno dei due non sia stato formalmente richiesto.
  • Se il beneficio più favorevole è subordinato a un requisito temporale, il giudice deve accertare espressamente la data di instaurazione del rapporto o dell'assunzione; la mancanza di tale verifica integra un errore rilevante ai fini del controllo di legittimità.
  • Un motivo di ricorso formalmente impostato come violazione di legge può essere riqualificato come censura per omesso esame di un fatto decisivo quando il nucleo della doglianza riguarda la mancata considerazione di un dato fattuale allegato e non contestato.
  • La corretta applicazione di un principio interpretativo già affermato dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità impone al giudice di merito di verificare tutti i presupposti sostanziali della norma agevolativa, non potendo arrestarsi a un criterio meramente documentale o formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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