Cassazione Civile, Ordinanza n. 22963/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La Procura regionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio una società gestrice di struttura ricettiva e il suo legale rappresentante per il risarcimento del danno erariale derivante dal mancato riversamento al Comune di Milano delle somme riscosse dagli ospiti a titolo di imposta di soggiorno nel periodo 2015-2017. Il convenuto aveva ottenuto in primo grado una pronuncia di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sul presupposto che la controversia fosse devoluta al giudice tributario in base alla disciplina introdotta dall'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 e alla successiva interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021. La Corte dei conti d'appello aveva però riformato la decisione, affermando la giurisdizione contabile. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 103, comma 2, Cost., 37 c.p.c., dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, dell'art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, nonché degli artt. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 2 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la disciplina sopravvenuta avesse trasformato il gestore in responsabile d'imposta e avesse quindi mutato la natura del rapporto da servizio pubblico a rapporto tributario, con conseguente giurisdizione del giudice tributario. In via preliminare era stata anche eccepita improcedibilità del ricorso per mancato deposito tempestivo, ma la Corte ha ritenuto provato che il deposito telematico era stato tempestivamente inviato e che il mancato completamento dipendeva da un malfunzionamento dell'ufficio, con affidamento incolpevole della parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse il tempestivo invio telematico e che il mancato perfezionamento del deposito fosse imputabile a un disservizio dell'ufficio. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha affermato che, al momento della proposizione della domanda contabile, era vigente l'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, il quale non conteneva una previsione espressa di retroattività e non poteva attribuire ex lege al gestore la qualifica di responsabile del pagamento per i fatti anteriori al 19 maggio 2020. Ha inoltre chiarito che l'art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 è norma sostanziale innovativa con efficacia retroattiva, ma, incidendo solo indirettamente sulla giurisdizione, non muta i limiti esterni della giurisdizione una volta validamente instaurato il giudizio. Opera infatti il principio di perpetuatio iurisdictionis, che conserva la giurisdizione del giudice adito in base alla legge vigente al momento della domanda. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per il rapporto con il Procuratore generale della Corte dei conti, considerato parte solo in senso formale. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 103, comma 2, Cost.
È richiamato come parametro sulla giurisdizione della Corte dei conti, ma il ricorrente ne invoca la violazione per sostenere la devoluzione al giudice tributario.
È invocato per contestare i limiti della giurisdizione; la Corte rileva che la giurisdizione va verificata alla luce della legge vigente al momento della domanda.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Introduce la responsabilità del gestore della struttura ricettiva per il pagamento dell'imposta di soggiorno, ma, secondo la Corte, vale solo per l'avvenire e non contiene una deroga espressa all'irretroattività.
art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
È qualificato dal legislatore come norma di interpretazione autentica, ma la Corte lo considera disposizione sostanziale innovativa con efficacia retroattiva, idonea a incidere sul rapporto, non sulla giurisdizione già radicata.
art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dalla parte ricorrente come norma attributiva della tutela tributaria, ma non viene ritenuto decisivo ai fini della giurisdizione nel caso concreto.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato per sostenere la giurisdizione del giudice tributario; la Corte ritiene però che la controversia resti devoluta alla Corte dei conti in base al criterio temporale di instaurazione del giudizio.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
È richiamato per affermare che il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna della PEC al gestore del Ministero della giustizia; la Corte usa tale dato per escludere l'improcedibilità.
È applicato come espressione del principio di perpetuatio iurisdictionis, che conserva la giurisdizione del giudice validamente adito in base alla legge esistente al momento della domanda.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, confermandone tuttavia il dispositivo di rigetto.
È richiamato nella fase preliminare per l'improcedibilità, ma la Corte esclude la sanzione perché il mancato completamento del deposito non è imputabile alla parte.
È la norma del procedimento camerale e della proposta di definizione preliminare, poi superata dalla decisione nel merito.
È la base della trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione, rileva la legge vigente al momento della valida proposizione della domanda; i mutamenti normativi successivi non sottraggono la causa al giudice già correttamente adito, in applicazione del principio di perpetuatio iurisdictionis.
- Una norma che qualifichi in modo innovativo il rapporto sostanziale e gli effetti nel tempo di tale qualificazione, anche se definita di interpretazione autentica, non incide automaticamente sui limiti esterni della giurisdizione già radicata, ma può al più rilevare sul merito della controversia.
- L'attribuzione di una nuova disciplina retroattiva su un rapporto sostanziale non trasforma, di per sé, un eventuale errore di applicazione della legge in un difetto di giurisdizione.
- Nel processo telematico, il tempestivo invio dell'atto e la successiva attestazione di ricezione possono escludere l'improcedibilità quando il mancato completamento del deposito dipenda da malfunzionamenti dell'ufficio e la parte abbia diligentemente verificato l'esito dell'invio.
- Quando il giudice di legittimità condivide il dispositivo della decisione impugnata ma ne ritiene diversa la motivazione, può correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c.
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