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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22956/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un appalto di opera pubblica per la costruzione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, stipulato nel 2001 con l’amministrazione pubblica. L’impresa originaria aveva formulato riserve per una dilatazione anomala dei tempi, per una sospensione dei lavori e per l’adeguamento dei costi; la cessionaria del ramo lavori ha poi agito chiedendo il pagamento di maggiori oneri asseritamente derivanti da sospensioni illegittime o divenute tali per la loro eccessiva durata. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo una somma limitata, ritenendo legittima una sospensione per variante del 25 ottobre 2002 perché inferiore al 5% del contratto e ritenendo solo parzialmente illegittima un’altra sospensione, ma negando ulteriori maggiori oneri perché l’appaltatore non aveva diffidato la stazione appaltante. In cassazione il fallimento ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 25, comma 3, L. 109/1994, sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato solo il dato quantitativo del 5% ignorando gli altri limiti formali e sostanziali per qualificare una variante come legittima; 2) violazione dell’art. 24 D.M. 145/2000, sostenendo che la sospensione, pur inizialmente legittima, fosse divenuta illegittima per la sua durata abnorme e che la disciplina invocata dalla Corte non fosse applicabile alla fattispecie concreta, anche perché la variante non era stata approvata e la sospensione era solo parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in via preliminare un vizio di notifica del ricorso nei confronti del Ministero, ma non ha disposto la rinnovazione del contraddittorio perché il ricorso appariva comunque prima facie inammissibile. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti valorizzato anche la clausola del contratto aggiuntivo che ricondava espressamente la variante all’art. 25, comma 3, L. 109/1994, profilo non specificamente censurato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché ampiamente fondato su questioni di fatto e perché, sotto l’apparente doglianza di violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze della consulenza tecnica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma solo per denunciare vere violazioni di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    La censura in cassazione deve essere specifica anche quanto ai profili da cui desumere la non contestazione.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata applicata la disciplina del procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di un cattivo governo delle prove e della non contestazione deve essere specificamente prospettata; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutilmente dilatorie quando il ricorso appaia prima facie inammissibile o infondato.

  • art. 127 c.p.c.

    Il principio di ragionevole durata consente di evitare la rinnovazione di atti nulli quando ciò non apporti utilità alla definizione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 25, comma 3, L. n. 109/1994

    La decisione impugnata aveva ricondotto la variante alla disciplina delle modifiche ammesse; il ricorso è stato però inammissibile perché non ha censurato tutte le rationes decidendi poste a fondamento della statuizione.

  • art. 133 d.P.R. n. 554/1999

    È richiamato per la disciplina della sospensione dei lavori e della diffida dell’appaltatore in caso di protrazione della sospensione.

  • art. 24 D.M. n. 145/2000

    Regola la sospensione dei lavori e gli incombenti dell’appaltatore; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a rivalutare i fatti e la parziale fondatezza della riserva.

  • art. 25 L. n. 109/1994

    La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la sospensione per variante perché contenuta entro il limite quantitativo richiamato dalla norma e perché le parti avevano ricondotto la variante a tale previsione.

  • art. 134, comma 5, d.P.R. n. 554/1999

    È evocato dal ricorrente come procedura necessaria per varianti non di mero dettaglio, ma la Cassazione non entra nel merito della questione per inammissibilità del motivo.

  • D.P.R. n. 554/1999

    È il regolamento di esecuzione richiamato per la disciplina delle sospensioni e delle varianti nei lavori pubblici.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del merito, specialmente quando la decisione impugnata si fonda anche sulle risultanze di una consulenza tecnica.
  • La censura deve essere specifica e autosufficiente: non basta contestare una sola parte della motivazione se la decisione poggia anche su un’ulteriore base argomentativa non attaccata.
  • Il mancato rispetto degli oneri di specificazione ex art. 366 c.p.c. e il difetto di una vera denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. rendono inammissibile il motivo che invoca impropriamente la non contestazione.
  • Nei giudizi di cassazione, se il ricorso è prima facie inammissibile, il giudice può evitare attività processuali superflue, come la rinnovazione di notifiche viziate, in funzione della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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