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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22955/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di prestazioni sanitarie rese da una struttura privata per il periodo agosto 2007-giugno 2008 nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale. La struttura aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 591.333,00; l'azienda sanitaria aveva opposto che mancavano un valido rapporto convenzionale e il necessario accreditamento istituzionale, poiché l'autorizzazione sanitaria per l'attività di Day Surgery era stata rilasciata solo il 2/9/2002, oltre il termine ritenuto rilevante dalla disciplina regionale. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato revocato limitatamente alle prestazioni successive alla revoca amministrativa del 31/1/2008. In appello la struttura chiedeva il pagamento anche delle prestazioni da febbraio a giugno 2008, sostenendo che la sospensiva cautelare del giudice amministrativo avesse consentito la prosecuzione del rapporto e che comunque fosse dovuto un indennizzo per ingiustificato arricchimento; l'azienda sanitaria proponeva appello incidentale per negare anche le somme già pagate fino a gennaio 2008. In cassazione la struttura deduceva, in sintesi, che la Corte territoriale avesse erroneamente trascurato gli effetti della misura cautelare su un rapporto di durata e avesse motivato solo apparenteriore sul rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.; l'azienda sanitaria, con ricorso incidentale, sosteneva che non vi fosse mai stato un valido accreditamento o contratto e che la revoca amministrativa operasse ex tunc, con conseguente insussistenza di qualunque titolo di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della struttura e ha accolto il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo dell'incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. La Corte ha affermato che il giudicato amministrativo esterno formatosi tra le stesse parti escludeva, anche per l'annualità 2008, la sussistenza di un valido titolo convenzionale e dell'accreditamento idoneo a legittimare la pretesa di pagamento. Ha inoltre chiarito che, in materia di prestazioni sanitarie rese in difetto di accreditamento o oltre i limiti di spesa, l'arricchimento della P.A. ha carattere "imposto" e non consente l'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La Cassazione ha quindi corretto le ragioni del rigetto della domanda della struttura ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., confermando il risultato finale sfavorevole alla ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1360 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli effetti della decisione amministrativa di merito non potessero travolgere le prestazioni già eseguite sotto la misura cautelare

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare che la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite nei contratti di durata

  • art. 1463 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo agli effetti della sopravvenuta pronuncia di merito

  • art. 12 preleggi

    invocato nel primo motivo di ricorso per l'interpretazione delle norme applicabili

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sulla censura per violazione di legge utilizzata in entrambi i ricorsi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 645, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo della ricorrente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo della ricorrente in tema di difese del convenuto/opponente

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo della ricorrente in tema di articolazione delle domande nel processo

  • art. 2041 c.c.

    la Corte esclude l'azione di arricchimento senza causa quando l'arricchimento della P.A. sia imposto dalla situazione concreta e manchi un valido titolo convenzionale o un'utilitas suscettibile di fondare l'indennizzo

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    usato per correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 8-bis d.lgs. 502/1992

    richiamato dal ricorso incidentale in materia di accreditamento sanitario

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    richiamato dal ricorso incidentale in materia di autorizzazione e accreditamento

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    richiamato come base del rapporto di convenzionamento/accreditamento sanitario

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    richiamato dal ricorso incidentale come fonte del contratto tra struttura e servizio sanitario

  • art. 21-octies L. 241/1990

    richiamato per escludere l'annullamento del provvedimento vincolato per vizi procedimentali non decisivi

  • L. 241/1990

    richiamata con riferimento alle garanzie procedimentali e alla disciplina dell'annullamento

  • L. regionale Sicilia n. 10/1991

    richiamata con riferimento alle garanzie procedimentali nel procedimento amministrativo

  • L. 724/1994, art. 6

    richiamata come base del regime transitorio di accreditamento

  • D.A. n. 890/2002

    richiamato come disciplina regionale dei requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

  • D.A. n. 5882/2005

    richiamato come provvedimento che preclude l'accreditamento alle strutture autorizzate oltre il termine previsto

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17

    richiamati dal ricorso incidentale in materia di spesa e rapporti con la P.A.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra struttura sanitaria privata e azienda sanitaria, la mancanza del presupposto dell'accreditamento istituzionale e del valido titolo convenzionale impedisce il pagamento delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario regionale.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato esterno formatosi in un giudizio tra le stesse parti su un determinato periodo temporale si estende ai periodi successivi solo se il fatto costitutivo resta identico e riguarda aspetti permanenti del rapporto; se il giudicato ha accertato l'insussistenza del titolo convenzionale o dell'accreditamento per l'annualità considerata, tale accertamento rileva anche nei giudizi relativi alle mensilità della stessa annualità.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non consolida di per sé un diritto definitivo al pagamento quando, all'esito del merito, il provvedimento stesso venga ritenuto legittimo con effetti ex tunc.
  • L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'utilità conseguita dalla pubblica amministrazione sia 'imposta' dalla situazione concreta, come accade nelle prestazioni sanitarie rese in difetto di accreditamento o oltre i limiti di budget.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ammissibilità di domande diverse o alternative rispetto a quella monitoria dipende dalla struttura delle difese e dall'eventuale ampliamento del thema decidendum introdotto dall'opponente o dalla stessa parte opposta nei limiti consentiti dal rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoProveRisarcimento e indennizzoNullità
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalitàArricchimento senza causa

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