Cassazione Civile, Ordinanza n. 22945/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado per ottenere la condanna del condominio all'esecuzione di opere necessarie a eliminare infiltrazioni d'acqua nelle parti comuni dell'edificio. Il tribunale aveva accolto la domanda, anche in contumacia del condominio. Il condominio aveva poi proposto appello deducendo, in via principale, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado perché eseguita via PEC a un indirizzo non riferibile all'amministratore condominiale. La corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata via PEC e che, quindi, fosse decorso il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. In cassazione il condominio ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione via PEC e degli artt. 137, 156, 327 c.p.c. e 1131 c.c., sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado era inesistente, nulla o comunque invalida perché effettuata a un indirizzo PEC non intestato all'amministratore; inoltre ha censurato l'affermazione della corte d'appello secondo cui, nonostante errori materiali, il destinatario avrebbe comunque avuto conoscenza dell'atto; 2) vizio di motivazione apparente, per avere applicato il principio del raggiungimento dello scopo senza adeguata illustrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, per la validità della notificazione a mezzo PEC, è indefettibile la riferibilità della casella al soggetto destinatario risultante dai pubblici elenchi; pertanto la notificazione della sentenza di primo grado, eseguita a un indirizzo PEC non intestato all'amministratore del condominio, era invalida e non idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Ne consegue che la corte territoriale ha errato nel dichiarare l'appello inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'amministratore condominiale ha la rappresentanza del condominio nelle controversie relative a parti comuni ed è legittimato ad agire e resistere anche nei gradi di impugnazione, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
Il termine breve di impugnazione decorre solo da una notificazione valida della sentenza; se la notifica è invalida, il termine breve non inizia a decorrere.
È richiamato insieme alla disciplina della notificazione e dei termini di impugnazione, ma la questione decisiva riguarda l'inefficacia della notifica ai fini della decorrenza del termine breve.
Norma richiamata in relazione alla disciplina generale delle notificazioni.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo richiede un comportamento della parte destinataria dell'atto compiuto nel processo in cui il vizio si è verificato; non può desumersi da contegni o fatti estranei a quel processo.
È citato come conferma della validità ed efficienza del sistema di notificazione via PEC, fondato sulla riferibilità della casella al destinatario risultante da pubblici elenchi.
Richiamata per la disciplina delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata da parte del difensore.
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Citato solo incidentalmente come intervento che ha valorizzato ulteriormente la notificazione via PEC.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- La notificazione di un atto o di una sentenza a mezzo PEC è valida solo se eseguita all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi e riferibile al destinatario; la titolarità della casella è presupposto indefettibile del perfezionamento della notifica.
- La conoscenza effettiva dell'atto, o l'eventuale utilizzo di fatto della casella da parte di soggetti diversi dal titolare, non sostituisce il requisito della riferibilità soggettiva della PEC, salvo ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico.
- La sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo presuppone un comportamento processuale della parte destinataria nell'ambito del medesimo giudizio, non potendo fondarsi su fatti esterni al processo.
- Se la notificazione della sentenza è invalida, non decorre il termine breve per l'impugnazione; una declaratoria di tardività dell'appello fondata su tale notifica è erronea.
- Il condominio è validamente rappresentato dall'amministratore nelle controversie relative alle parti comuni, anche nei giudizi di impugnazione, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
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