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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22946/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni lamentate in un edificio di proprietà del ricorrente, che le attribuiva a interventi edilizi eseguiti sul vicino immobile. In primo grado era stata accolta la domanda di condanna all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le infiltrazioni e al risarcimento del danno, quantificato in euro 20.000. In appello, sulle impugnazioni di entrambe le parti, la Corte territoriale ha ridotto il risarcimento a euro 15.000 e ha rigettato la domanda incidentale del proprietario danneggiato relativa al mancato o ridotto utilizzo dell'immobile. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla revisione della condanna risarcitoria e sul mancato riconoscimento del nesso causale tra le omissioni imputate ai convenuti e l'inabitabilità dell'immobile, richiamando formalmente l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; nel corpo del motivo ha però anche invocato la relazione del c.t.u., riportato stralci di atti processuali e formulato censure miste di fatto e di diritto, senza individuare puntualmente i fatti decisivi asseritamente omessi né la collocazione processuale degli atti richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era costruita ancora secondo il paradigma del vecchio vizio di motivazione, non più deducibile nei termini prospettati, e che comunque non erano stati indicati fatti storici decisivi omessi, ma solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica. Ha inoltre evidenziato la commistione, in un solo motivo, di doglianze eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale, oltre alla mancata specifica localizzazione processuale degli atti richiamati, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è più consentita la censura di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti richiamati, con adeguata localizzazione processuale; la loro generica trascrizione o evocazione non è sufficiente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il meccanismo della proposta accelerata di definizione del ricorso e la possibilità di decisione in camera di consiglio.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, può disporsi la condanna a una somma ulteriore in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha disposto anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale oggi deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non sono più ammissibili doglianze sulla semplice sufficienza o logicità della motivazione.
  • Il "fatto decisivo" rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere un accadimento storico-naturalistico, non una questione giuridica, un argomento difensivo o una risultanza probatoria letta in modo diverso dal ricorrente.
  • Un motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza consentire l'immediata individuazione delle singole questioni, è inammissibile.
  • Chi ricorre per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure, specificandone la sede processuale; la mera trascrizione di brani non soddisfa l'onere di specificità.
  • La contestazione della valutazione delle prove o della consulenza tecnica non è, di per sé, sindacabile in cassazione se non si traduce nell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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