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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22947/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una caduta occorsa a un ciclista durante una gara agonistica del 29 luglio 2017 lungo una strada provinciale nel tratto attraversante il territorio comunale. Il danneggiato agiva per il risarcimento dei danni patrimoniali alla bicicletta e non patrimoniali alle persone, chiedendo la condanna della Provincia, proprietaria della strada, prospettando la responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c. La Provincia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la manutenzione del tratto era stata affidata al Comune in base a convenzione; il danneggiato chiamava quindi in causa il Comune, che a sua volta evocava in garanzia la propria assicuratrice. In primo grado venivano condannati in solido Provincia e Comune, con rigetto della manleva verso l'assicurazione. In appello il Comune vedeva respinto il gravame principale e la Provincia l'appello incidentale veniva dichiarato inammissibile. In cassazione il Comune articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che mancasse la prova dei presupposti della responsabilità da cosa in custodia e che la Corte territoriale avesse trascurato il quadro probatorio; 2) violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., lamentando che fosse stata esclusa una condotta del danneggiato causalmente esclusiva o concorrente; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione sull'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio e sulle critiche mosse dal Comune; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo illogicità nel riconoscimento delle lesioni rispetto alla diagnosi del pronto soccorso; 5) violazione degli artt. 1917 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice avesse erroneamente negato la manleva per mancata produzione del contratto assicurativo, nonostante fosse già in atti. La Provincia, con ricorso incidentale, contestava l'inammissibilità del proprio appello incidentale, sostenendo che fosse adesivo e quindi tempestivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale del Comune di Campomarino e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Provincia di Campobasso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché miravano a un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la sentenza d'appello aveva invece affrontato specificamente le contestazioni sulla CTU; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e difetto di localizzazione del documento richiamato, oltre che per impropria deduzione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché in realtà denunciava un errore di percezione del fatto processuale, censurabile solo con revocazione. Quanto al ricorso incidentale della Provincia, la Corte ha rilevato sia il difetto di autosufficienza sia la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività, poiché il termine interno dell'art. 343 c.p.c. va rispettato anche dall'impugnazione incidentale adesiva. Sono state compensate le spese tra Comune e Provincia, mentre il Comune è stato condannato a rifondere le spese a favore del danneggiato resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come titolo alternativo di responsabilità aquiliana prospettato dall'attore, ma la decisione si incentra poi sulla responsabilità da cosa in custodia.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è qualificata come oggettiva; presuppone il nesso causale tra cosa e danno e la custodia di fatto, mentre l'esimente è il caso fortuito, anche integrato dal fatto del terzo o del danneggiato.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta colposa del danneggiato può assumere rilievo come causa concorrente o assorbente del danno; la sua valutazione è giudizio di fatto rimesso al merito.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 4; num. 5

    La Corte precisa che i vizi motivazionali non si deducono ex n. 4 e che il controllo di legittimità non consente un nuovo esame del merito se la motivazione non è meramente apparente o contraddittoria nei limiti attuali del n. 5.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, mai acquisite o introdotte fuori dai poteri istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge o disattende il principio del libero apprezzamento in assenza di deroga normativa.

  • art. 366 c.p.c.

    primo comma, num. 3; primo comma, num. 6

    Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e la precisa localizzazione dei documenti richiamati, pena inammissibilità.

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale deve essere proposto entro il termine interno previsto dalla norma; la tardività ne comporta l'inammissibilità anche se l'appello è adesivo.

  • art. 153 c.p.c.

    È richiamato come unica eventuale via di rimessione in termini rispetto al termine interno dell'appello incidentale.

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore consistente nella falsa percezione dell'esistenza di un documento processuale è censurabile con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 1917 c.c.

    Norma invocata per la manleva assicurativa; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare un errore percettivo del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova sulla garanzia assicurativa e sulla responsabilità, ma la censura è stata ritenuta non correttamente veicolata in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    È applicata per la condanna alle spese in favore del controricorrente vittorioso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato nella valutazione del concorso di colpa.

Massime di principio

  • Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno e la relazione di custodia; il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
  • La condotta del danneggiato rileva ai sensi dell'art. 1227 c.c. solo se colposa e la sua incidenza causale, esclusiva o concorrente, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio non è sufficiente se la sentenza di merito ha motivato in modo congruo le ragioni dell'adesione al parere del consulente e ha esaminato le osservazioni della parte.
  • La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi tipiche: uso di prove inesistenti o valutazione di prove con regime giuridico errato.
  • L'errore del giudice sulla mera esistenza materiale di un documento processuale integra un errore di percezione e va fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
  • L'appello incidentale, anche se adesivo, deve rispettare il termine interno di cui all'art. 343 c.p.c.; la sua tardività ne determina l'inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente sia nell'esposizione dei fatti sia nella localizzazione dei documenti e degli atti su cui si fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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