Cassazione Civile, Ordinanza n. 16419/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché rileva l’intervenuta definizione bonaria della controversia e la rinuncia al ricorso da parte della società. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell’accordo conciliativo sopravvenuto. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento per omesso versamento della TARI relativa all’anno 2015, emesso dal Comune nei confronti di una società titolare di una struttura alberghiera. In appello la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo: infondata l’eccezione di illegittimità della delibera comunale di designazione del funzionario responsabile IUC, perché la relativa contestazione avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice amministrativo; corretto il presupposto impositivo in base all’occupazione/detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti; ragionevole la differenziazione tra civili abitazioni e attività alberghiere; corretta la determinazione della superficie tassabile effettuata nel contraddittorio con il contribuente e con gli stessi criteri già usati per la TARSU; onere del contribuente di chiedere formalmente l’esclusione di alcune aree. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione di norme processuali, del TUEL, della legge sul procedimento amministrativo e dell’art. 97 Cost., per l’illegittimità della delibera di nomina del funzionario responsabile IUC, che avrebbe partecipato al procedimento e reso il parere tecnico sulla propria nomina, con conseguente conflitto di interessi e invalidità dell’atto impositivo; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio devolutivo dell’appello, assumendo che la CTR avesse deciso su questioni non devolute; 3) violazione della disciplina TARI, del regolamento comunale, dell’art. 53 Cost. e delle regole sull’onere della prova, contestando che ai fini della TARI valessero le medesime regole della TARSU e che fosse stata considerata tassabile la stessa superficie già dichiarata negli anni precedenti. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava però rinuncia al ricorso e istanza di estinzione, deducendo di avere definito bonariamente la lite con il Comune mediante revisione in autotutela del dovuto, con verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Norme richiamate
Viene richiamato solo come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, senza un’affermazione di principio autonoma.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione/disapplicazione dell’atto amministrativo di nomina del funzionario responsabile.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo nel processo tributario.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Richiamato dal ricorrente quale parametro per la disapplicazione dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione al dedotto conflitto di interessi del funzionario responsabile e al buon andamento/imparzialità dell’amministrazione.
art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sul conflitto di interessi del funzionario.
art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato perché il funzionario avrebbe espresso il parere di regolarità tecnica sulla propria nomina.
Invocato per la denuncia di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per censurare il superamento dei limiti del devolutum in appello.
art. 1, comma 641, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Invocato per contestare la legittimità del criterio di determinazione della superficie tassabile ai fini TARI.
art. 3.7 Regolamento comunale di Ischia
Richiamato per contestare la disciplina regolamentare comunale sulla tassazione delle superfici delle strutture alberghiere.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla pretesa illegittimità del criterio impositivo applicato.
Invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
Invocato per censurare l’apprezzamento delle prove e dei dati sulla superficie tassabile.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla superficie assoggettabile a TARI.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sulla superficie tassabile.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in presenza della definizione conciliativa della controversia.
Richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato, che viene escluso per l’accordo intervenuto.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono bonariamente la controversia in corso di cassazione e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, il giudizio è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame nel merito dei motivi proposti.
- Il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
- In presenza di definizione conciliativa della lite, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l’esito processuale sfavorevole del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse processuale assorbe ogni doglianza sul merito, sulle questioni di giurisdizione/disapplicazione o sui criteri di quantificazione del tributo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16371/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16372/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16377/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16383/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →