Cassazione Civile, Ordinanza n. 16372/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Modena il decreto prefettizio di espulsione emesso per asserita mancanza di permesso di soggiorno. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione, rilevando tra l'altro precedenti penali e una condotta ritenuta incline alla violazione della legge, oltre alla congrua motivazione del provvedimento. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 13, comma 3, t.u. immigrazione, lamentando motivazione apparente e difetto di istruttoria, perché non sarebbero stati valutati i documenti prodotti, il successivo rilascio del permesso di soggiorno e la circostanza che il rischio di fuga fosse stato affermato in modo apodittico; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 13, comma 2-bis, e degli artt. 28 e ss. t.u. immigrazione, lamentando omessa considerazione della propria situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa e la lesione del diritto all'unità familiare, sostenendo di vivere presso la famiglia della sorella e di avere una stabilità lavorativa. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non confrontavano specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata, che si fondava sul fatto che il permesso di soggiorno era stato sì ottenuto nel 2012, ma il rinnovo era stato poi negato per due volte; inoltre i motivi difettavano di specificità e autosufficienza, perché non riportavano puntualmente il contenuto degli atti richiamati. La Corte ha anche escluso un vizio di motivazione apparente o un omesso esame di fatti decisivi, osservando che il giudice di pace aveva comunque illustrato in modo intellegibile il proprio percorso argomentativo e che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non equivale a omesso esame del fatto storico decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi dell'ordinanza del Giudice di pace e che fossero carenti di specificità e autosufficienza, oltre a non integrare alcun vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; ha inoltre rilevato l'esenzione dal contributo unificato, escludendo l'applicazione del raddoppio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte osserva che le censure, pur formalmente incardinate come errori di diritto, in sostanza mirano a contestare valutazioni di fatto e istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, nel testo vigente, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione e che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé l'omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato.
Richiamato dal ricorrente per lamentare la carenza di motivazione del decreto di espulsione; la Corte non accoglie la censura perché ritiene congrua e intellegibile la motivazione valutata dal giudice di pace.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come norma che disciplina il decreto di espulsione; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione impugnata.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per sostenere la mancata considerazione della situazione personale e familiare; la Corte dichiara la censura inammissibile perché non specifica e non autosufficiente.
artt. 28 e ss. d.lgs. n. 286/1998
Richiamati in relazione al diritto all'unità familiare; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati; il principio di autosufficienza non è formalistico, ma esige una precisa localizzazione e descrizione degli elementi su cui si fonda la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché il procedimento risulta esente da contributo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata; se la censura non si confronta con la base decisoria effettiva, il ricorso è inammissibile.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione si collega al principio di autosufficienza: quando si richiamano documenti o atti processuali, occorre indicarne puntualmente il contenuto rilevante, senza demandare alla Corte una ricerca autonoma nel fascicolo.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né come omesso esame di singoli elementi istruttori, se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La denuncia di error in iudicando non può essere usata per veicolare una rivalutazione del merito o delle prove, quando la censura mira in realtà a contestare apprezzamenti fattuali già compiuti dal giudice di merito.
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