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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva chiesto al tribunale il rimborso delle spese sostenute per opere di bonifica eseguite su un'area del territorio comunale ritenuta inquinata e riconducibile a un precedente proprietario. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dell'erede di tale proprietario e l'aveva respinta nei confronti di altro convenuto; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'area bonificata fosse quella di proprietà del de cuius e che l'erede fosse legittimata passivamente, valorizzando anche un telegramma inviato dalla stessa che si qualificava come erede e la limitata rilevanza probatoria di una scrittura privata del 31/12/1998 tra il de cuius e un terzo. La ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi tre ha censurato, in sintesi, il mancato accertamento della proprietà dei terreni, l'erroneo riconoscimento della sua qualità di erede rispetto all'opificio e l'omessa considerazione che i verbali ispettivi non individuavano con precisione la particella asseritamente inquinata; con il quarto ha contestato la mancata valutazione della scrittura privata del 31/12/1998 e di un successivo lodo arbitrale traslativo, sostenendo che tali atti, avendo data certa e opponibilità, dimostravano il trasferimento della proprietà e quindi l'insussistenza della sua legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati in modo generico, privi dell'indicazione specifica delle norme asseritamente violate e diretti in sostanza a chiedere una nuova valutazione del merito; ha inoltre escluso la censurabilità ex art. 360, n. 5 c.p.c. per il profilo dell'omesso esame, trattandosi di doppia conforme. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché introduceva questioni nuove non dedotte in appello e comunque generiche, e in parte infondato perché le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite hanno valore solo indiziario e sono liberamente valutabili dal giudice, senza applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; non sono ammesse censure generiche o meramente assertive.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze devono essere ricondotte con precisione al corretto paradigma di vizio denunciato; il richiamo errato al numero del vizio non è decisivo se il motivo è comunque inidoneo, ma la critica deve restare entro i limiti del motivo dedotto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilmente deducibile in cassazione nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 2702 c.c.

    La disciplina della scrittura privata con efficacia probatoria tipica non si applica alle scritture provenienti da terzi estranei alla lite, che restano liberamente apprezzabili come prove atipiche.

  • art. 214 c.p.c.

    La querela di falso/il disconoscimento della scrittura privata non operano rispetto a documenti provenienti da terzi estranei alla controversia, che non sono assistiti dalla fede propria della scrittura privata tra le parti.

  • art. 2704 c.c.

    La parte invocava la data certa e l'opponibilità di una scrittura privata, ma la Corte ha escluso che ciò bastasse a vincolare il giudice di merito nella valutazione probatoria del documento proveniente da terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve censurare in modo specifico la sentenza impugnata, indicando chiaramente le norme violate e le ragioni della violazione; motivi generici o diretti solo a sollecitare una rivalutazione del merito sono inammissibili.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è, di regola, deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Le scritture private provenienti da terzi estranei al giudizio costituiscono prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice e dotate di valore meramente indiziario; non si applicano loro la disciplina della scrittura privata tra le parti né il regime del disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
  • La contestazione in cassazione della valutazione di un documento già scrutinato dal giudice di merito è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova lettura del materiale probatorio senza evidenziare un vero vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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