Cassazione Civile, Ordinanza n. 16383/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un credito professionale vantato da un avvocato nei confronti di un condominio per attività difensiva prestata. In primo grado era stato emesso un decreto ingiuntivo, poi opposto dal condominio. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione del Giudice di Pace, ha accolto l’appello del condominio, revocato il decreto ingiuntivo, ritenuto tempestiva l’opposizione e, rilevata l’assenza di un accordo scritto vincolante sulla misura del compenso, ha applicato la tariffa forense vigente, procedendo alla compensazione tra quanto dovuto al professionista e quanto già ricevuto, con conseguente condanna dell’avvocato alla restituzione di una somma al condominio. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) violazione dell’art. 140 c.p.c. per avere il Tribunale individuato erroneamente il dies a quo del termine di 40 giorni per proporre opposizione, sostenendo che la notifica dovesse considerarsi perfezionata dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa e non al momento del ritiro della stessa; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1173, 1174 e 1175 c.c., assumendo che il condominio non avesse contestato l’esistenza di un accordo sul compenso e che il giudice avesse mutato i termini della controversia, mentre avrebbe invece dovuto riconoscere l’accordo dedotto dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la disciplina dell’art. 140 c.p.c. non coincide con quella delle notificazioni a mezzo posta ex art. 8, comma 4, l. n. 890/1982: per la notificazione ex art. 140 c.p.c. il perfezionamento per il destinatario coincide con il ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, non con il decorso di dieci giorni dalla spedizione né con un successivo momento astratto. Poiché nel caso concreto il condominio aveva ricevuto la raccomandata il 31/10/2014, l’opposizione del 28/11/2014 era tempestiva. Sul secondo ha chiarito che la censura mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito sull’assenza di un accordo scritto sulla misura del compenso, accertamento non sindacabile in cassazione come violazione di legge; ha inoltre ribadito che, per i compensi professionali dell’avvocato, l’accordo sulla misura richiede la forma scritta a pena di nullità e non può essere provato con presunzioni o testimonianze, salvo perdita incolpevole del documento. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nelle notifiche eseguite con le forme previste da questa norma, il perfezionamento per il destinatario coincide con il ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, che rende conoscibile l’atto e consente la difesa.
art. 8, comma 4, L. n. 890/1982
La disciplina delle notificazioni a mezzo posta è distinta da quella dell’art. 140 c.p.c.; il perfezionamento può avvenire decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al ritiro del piego se anteriore.
L’accordo sul compenso professionale richiede la forma scritta a pena di nullità; in mancanza, trova applicazione il compenso determinato secondo i criteri legali.
art. 13, comma 2, L. n. 247/2012
La norma non ha abrogato la prescrizione di forma scritta ad substantiam dell’accordo sul compenso, ma ha disciplinato il momento in cui, di regola, tale patto va stipulato.
La prova per testi e per presunzioni del patto scritto è ammessa solo nei casi di perdita incolpevole del documento.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita ad accertare in fatto l’assenza di un accordo sul compenso, senza introdurre una nuova domanda o un thema decidendum diverso.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il termine per l’opposizione o per l’impugnazione decorre dal momento in cui il destinatario riceve la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, non dal decorso di un termine fisso analogo a quello previsto per le notifiche a mezzo posta.
- La disciplina delle notificazioni ex art. 140 c.p.c. e quella delle notificazioni a mezzo del servizio postale ex L. n. 890/1982 non sono sovrapponibili; la diversa scansione del perfezionamento è legittima se non compromette il diritto di difesa.
- In tema di compenso dell’avvocato, l’accordo sulla misura del corrispettivo richiede la forma scritta a pena di nullità; in assenza di documento scritto, il compenso è determinato secondo i parametri o le tariffe applicabili.
- Il requisito della forma scritta ad substantiam non attiene soltanto alla prova del contratto, ma alla stessa esistenza del diritto al compenso pattuito; perciò non può essere supplito da presunzioni o testimonianze, salvo i casi di perdita incolpevole del documento.
- In cassazione, la censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non ricorre quando il giudice apprezza e pondera diversamente le prove ritualmente acquisite.
- Non integra ultrapetizione l’accertamento, da parte del giudice, dell’assenza di un accordo tra le parti su un elemento essenziale del rapporto, se tale accertamento resta nel perimetro della domanda e delle eccezioni dedotte.
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