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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16377/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'operazione di finanziamento del 1992 con cui una banca concesse a una società un mutuo ipotecario, garantito anche da fideiussioni prestate da altre società e dall'amministratore. Secondo i mutuatari e i garanti, la somma sarebbe stata destinata sin dall'origine non a creare nuova disponibilità per la società, ma a ripianare esposizioni pregresse della società stessa e dei garanti verso la banca; inoltre, subito dopo l'erogazione, la banca avrebbe azzerato le esposizioni e revocato gli affidamenti. Nei gradi di merito erano state proposte domande di nullità del mutuo per illiceità della causa e, in subordine, di annullamento per dolo, oltre a domande risarcitorie. La corte d'appello ha ritenuto valido il mutuo, ha escluso la nullità e ha respinto le domande risarcitorie, considerando anche preclusa l'azione di annullamento per convalida tacita. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1418, 1813, 1814 e 1344 c.c., sostenendo che il denaro non sarebbe mai entrato nella effettiva disponibilità della mutuataria e che il contratto sarebbe nullo per difetto di causa e per frode alla legge, con conseguente invalidità anche della fideiussione; 2) omessa/errata valutazione della prova documentale; 3) omessa rilevazione d'ufficio della nullità ex art. 1421 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il c.d. mutuo solutorio non è nullo, perché l'accredito in conto corrente delle somme erogate integra la datio rei giuridica del mutuo e l'impiego delle somme per estinguere debiti pregressi non rende illecito il contratto. Ha inoltre ribadito che lo scopo del finanziamento non entra nella causa del mutuo e che l'operazione, se anche diretta a consolidare debiti preesistenti, può semmai rilevare sul piano della revocatoria nei casi previsti, ma non determina nullità per difetto di causa né frode alla legge. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte generico e comunque assorbito dal rigetto del primo; il terzo motivo è stato parimenti assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Individua il mutuo come contratto con consegna di danaro o altre cose fungibili; nel caso concreto l'accredito in conto è sufficiente a integrare la datio rei giuridica.

  • art. 1814 c.c.

    Il denaro mutuato può essere impiegato per l'estinzione di debiti pregressi senza che ciò renda nullo il contratto.

  • art. 1418 c.c.

    La causa del mutuo non è viziata dal fatto che la somma sia destinata a ripianare passività pregresse; non sussiste nullità del contratto.

  • art. 1344 c.c.

    L'operazione di mutuo solutorio non integra, di per sé, un negozio in frode alla legge.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità non doveva essere rilevata d'ufficio perché il contratto è stato ritenuto valido.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato per la tardività delle domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale, introdotte dopo la chiusura della trattazione.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il mutuo stipulato per estinguere esposizioni pregresse verso il medesimo istituto mutuante non è nullo per difetto di causa, se la somma è effettivamente accreditata e idonea a integrare la datio rei giuridica del contratto.
  • Lo scopo economico di consolidare o ristrutturare un debito non entra nella causa del mutuo, che resta quella della messa a disposizione di una somma di denaro con obbligo di restituzione alle condizioni pattuite.
  • L'utilizzo del denaro mutuato per estinguere debiti preesistenti può, al più, rilevare sul piano della revocatoria ove ne ricorrano i presupposti, ma non comporta automaticamente nullità o frode alla legge.
  • Le doglianze di merito meramente generiche sulla valutazione della prova non superano il vaglio di legittimità se la censura non indica specificamente il vizio e, comunque, restano assorbite quando la questione è risolta in diritto.
  • Se il contratto è ritenuto valido, il giudice non è tenuto a rilevarne d'ufficio la nullità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàOnere della prova

Testo integrale

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