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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte convenuta)

La controversia

Una società aveva promosso opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi di mediazione. Il Tribunale di Firenze, investito della causa, aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia, ritenendo non opponibile una pattuizione di foro che individuava Firenze e valorizzando l'eccezione di incompetenza. La società opponente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che l'eccezione di incompetenza territoriale non avesse investito tutti i possibili criteri di collegamento con Firenze e che, quindi, il giudice avrebbe dovuto rilevare la persistenza della competenza fiorentina come forum contractus o forum destinatae solutionis. La società resistente ha replicato, negando in radice l'esistenza di un contratto sottoscritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale. Ha rilevato che l'eccezione non aveva escluso tutti i possibili criteri di collegamento con il Tribunale di Firenze e che, in sede di regolamento di competenza, tale profilo processuale è sindacabile. Per questo ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze, rimettendo le parti dinanzi a quel giudice. Le spese sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato implicitamente nel ragionamento sulla prova dell'eccezione di incompetenza, ma il testo non contiene una citazione espressa della norma; la Corte afferma che l'eccezione non ha investito tutti i possibili criteri di collegamento.

  • art. 38 c.p.c.

    La decisione riguarda l'eccezione di incompetenza territoriale e la necessità che essa investa tutti i possibili criteri di collegamento; il testo non riporta espressamente la norma, ma il principio applicato è quello della deduzione completa dell'eccezione.

Massime di principio

  • In tema di incompetenza territoriale, l'eccezione deve investire tutti i possibili criteri di collegamento del giudice adito; se resta non escluso anche solo un criterio astrattamente idoneo a fondare la competenza, l'eccezione è incompleta e non consente di declinare la competenza.
  • Nel regolamento di competenza è deducibile il vizio relativo al fatto processuale rappresentato dall'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
  • Quando la controversia riguarda un'obbligazione, la mancata esclusione di tutti i fori potenzialmente applicabili può lasciare ferma la competenza del giudice adito, anche in presenza di contestazioni sulla pattuizione di foro.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMediazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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