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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14452/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato, prima davanti alla CTP e poi in appello, una cartella di pagamento per imposta di registro riferita a una sentenza del Tribunale di Salerno in tema di divisione ereditaria. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo valida la notifica del prodromico avviso di liquidazione a tutti gli eredi, compreso il ricorrente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e insussistenti vizi della cartella e dell'iscrizione a ruolo. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 148 e 160 c.p.c. e 24 Cost. per asserita incompletezza della relata di notifica, dalla quale non emergerebbero l'atto notificato e il destinatario; 2) violazione degli artt. 140 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973, 2700 c.c. e 24 Cost. per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 3) violazione dell'art. 76 d.P.R. 131/1986 per asserita decadenza triennale dell'Ufficio; 4) violazione di varie norme su cartella e motivazione per mancata pronuncia sulla doglianza relativa al calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, a fronte dell'accertamento della CTR sulla rituale notifica dell'avviso di liquidazione ex art. 140 c.p.c., il ricorrente chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa in cassazione, in presenza peraltro di doppia conforme; ha inoltre osservato che la relata deve indicare il numero dell'atto e non un generico oggetto, e che il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. segue il ricevimento della raccomandata informativa, o altrimenti il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Il terzo motivo è stato assorbito, perché la validità della notifica dell'avviso di liquidazione al 5.3.2013 rendeva rispettato il termine triennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986 rispetto alla pubblicazione della sentenza del 7.4.2010. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati trascritti i contenuti rilevanti della cartella e della sentenza di primo grado; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la cartella segue un atto che ha già determinato il quantum del tributo e degli interessi, la motivazione sul calcolo degli interessi può essere soddisfatta dal richiamo all'atto presupposto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa una violazione utile, perché la censura tende a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie; la Corte esclude che il motivo possa tradursi in un nuovo giudizio sul merito della prova.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti della relata di notifica.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato in relazione a nullità della notificazione; la Corte non ravvisa un vizio idoneo a travolgere la notifica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno delle doglianze difensive; la Corte ritiene comunque rispettato il diritto di difesa tramite la conoscibilità dell'atto.

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa; se questa non è ricevuta, opera il decorso di dieci giorni dalla spedizione.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni, senza esito favorevole.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulle notifiche in materia tributaria.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per la fede privilegiata dell'atto pubblico e della relata di notifica.

  • art. 76 d.P.R. 131/1986

    Il termine triennale di decadenza per la richiesta dell'imposta di registro risulta rispettato, perché l'avviso di liquidazione è stato validamente notificato entro il termine.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla cartella e sugli interessi.

  • art. 6, comma 2, lett. b), decreto 11.5.2009

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla cartella e sugli interessi.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla cartella e sugli interessi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita omessa pronuncia sul punto degli interessi; la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 7 L. 212/2000

    La cartella che segue un atto già determinativo del tributo può essere motivata per relationem quanto agli interessi maturati.

  • art. 3 L. 241/1990

    Concorre all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo; nel caso concreto la motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge proposti dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi processuali e al travisamento del fatto processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato in relazione al travisamento del fatto sostanziale o all'omesso esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa; se la raccomandata non è ricevuta, il perfezionamento avviene allo spirare di dieci giorni dalla spedizione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, soprattutto quando vi sia doppia conforme e non sia dedotto un differente percorso argomentativo dei giudici di merito sui fatti.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non va confuso con la contestazione della valutazione del fatto probatorio: il primo, quando ricorrono i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione come mera rivalutazione del merito.
  • La relata di notifica deve contenere gli elementi essenziali idonei a identificare l'atto e il destinatario; ai fini della validità non è necessario l'uso di formule ulteriori o di una descrizione generica dell'"oggetto" dell'atto.
  • In materia di imposta di registro, il termine di decadenza dell'Ufficio va verificato con riguardo alla data di validamente notificato avviso di liquidazione rispetto alla data di pubblicazione dell'atto giudiziario presupposto.
  • Una cartella di pagamento che segua un precedente atto fiscale già determinativo del tributo e dei relativi accessori può essere motivata per relationem quanto agli interessi maturati, senza necessità di indicare analiticamente i singoli tassi o il dettaglio completo del calcolo; se invece la cartella è il primo atto sugli interessi, la motivazione deve essere più completa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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