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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09071/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale erano state recuperate a tassazione imposte dirette e IVA per ricavi non dichiarati nell’esercizio di un’attività d’impresa di recupero e riciclaggio di cascami e rottami metallici. L’accertamento si fondava su indagini confluite in processo verbale di constatazione, su dichiarazioni di terzi, su questionari e su risultanze contabili, che secondo l’Ufficio attestavano l’esistenza di corrispettivi non fatturati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la pretesa fiscale confermata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello e violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 209/2003 e, in combinato disposto, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando la legittimità della ripresa e la valutazione degli indizi; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo l’inidoneità della motivazione dell’avviso e del rinvio al p.v.c.; 4) ulteriore censura formulata in modo disordinato e priva di chiara individuazione del paradigma processuale di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la formazione di un giudicato esterno/interiore opponibile, sia perché non risultava provato il passaggio in giudicato delle decisioni invocate, sia perché le imposte erariali accertate in annualità diverse non sono normalmente coperte da un giudicato esterno estensibile ad altri periodi d’imposta, trattandosi di accertamenti che possono variare da anno a anno in base ai fatti dedotti. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, idonea a rendere percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché la CTR aveva valorizzato un complesso di elementi probatori, tra cui accertamenti della Guardia di finanza e questionari, idonei a sorreggere una presunzione semplice di ricavi non dichiarati, e perché il ricorrente tendeva in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile e comunque infondato, precisando che la motivazione per relationem all’atto presupposto non è di per sé nulla e che la valutazione degli indizi deve essere complessiva e non atomistica; ha inoltre osservato che il fatto storico rilevante era stato comunque esaminato dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la sua formulazione abnorme e per la mancanza di una chiara censura processuale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, oltre alla condanna al pagamento di euro 1.000 in favore della controparte e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, nonché con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non è automaticamente opponibile per annualità d’imposta diverse, specie in presenza di imposte erariali che richiedono accertamenti fattuali specifici per ciascun periodo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per motivazione apparente attiene a un error in procedendo, configurabile solo quando la motivazione sia graficamente presente ma non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo idoneo a rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omissione o ultrapetizione è infondata quando la sentenza abbia esaminato e deciso le domande e le eccezioni rilevanti.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riduce al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato per l’interpretazione della riforma del vizio motivazionale in senso restrittivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 5 d.lgs. n. 209/2003

    È invocato dal ricorrente per contestare il quadro normativo dell’attività di raccolta di veicoli fuori uso, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto agli elementi probatori utilizzati dall’Ufficio e dal giudice d’appello.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, una volta offerti dall’Ufficio indizi gravi, precisi e concordanti, deve fornire la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la pretesa fiscale se ricavate da un quadro indiziario complessivo.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate globalmente e non in modo atomistico.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L’avviso è validamente motivato se indica il contenuto essenziale della pretesa e può richiamare il p.v.c. anche senza allegazione materiale, se gli elementi sono poi prodotti e valutati in giudizio.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La motivazione per relationem all’atto istruttorio presupposto non determina nullità se la pretesa risulta comprensibile e sufficientemente esplicitata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come strumento di definizione camerale e di possibile applicazione di misure dissuasive quando la mancata adesione alla proposta si riveli priva di giustificazione.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per la condanna aggravata conseguente alla definizione del giudizio in conformità alla proposta del relatore, quale ipotesi di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La formazione del giudicato esterno in materia tributaria non può essere affermata senza prova del passaggio in giudicato della precedente decisione e, comunque, non si estende automaticamente ad annualità d’imposta diverse quando l’accertamento dipende da fatti specifici del singolo periodo.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica ma intelligibile.
  • Nel processo tributario, il giudice deve valutare le presunzioni in modo complessivo e unitario: indizi anche singolarmente non decisivi possono assumere rilevanza congiunta se gravi, precisi e concordanti.
  • Quando l’Ufficio fonda la ripresa su un quadro indiziario serio, incombe sul contribuente l’onere di fornire prova contraria idonea a superare la presunzione semplice di maggiore imponibile.
  • L’avviso di accertamento è validamente motivato anche mediante rinvio a un p.v.c. o ad altri atti istruttori, purché la pretesa sia intelligibile e gli elementi posti a base dell’atto siano conoscibili e controllabili in giudizio; la mancata allegazione non determina automaticamente nullità.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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