DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina veicoli e veicoli fuori uso, imponendo regole su raccolta, demolizione, trattamento, reimpiego e recupero, con obblighi per produttori e operatori, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA. Prevede divieti su sostanze pericolose, obiettivi di recupero con scadenze 2006 e 2015, obblighi informativi e sanzioni. Alcune regole transitorie si applicano in date diverse, fino al 2007 per la gratuità della consegna per i veicoli più vecchi.
Gestione dei veicoli fuori uso, raccolta, trattamento e recupero
Gestione dei veicoli fuori uso
Il decreto disciplina l’intero ciclo di gestione dei veicoli fuori uso, dalla progettazione alla raccolta, al trattamento, al reimpiego e al recupero dei materiali. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale, assicurando al contempo un sistema economicamente sostenibile e regole uniformi per gli operatori della filiera.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, indipendentemente dalle modalità di manutenzione o riparazione avvenute durante la vita del veicolo. Per i veicoli a motore a tre ruote si applicano solo alcune disposizioni specifiche; per i veicoli speciali non si applicano le regole sul reimpiego e recupero.
Sono definiti, tra gli altri, i concetti di veicolo, veicolo fuori uso, detentore, produttore, trattamento, messa in sicurezza, demolizione, frantumazione, centro di raccolta, impianto di trattamento, reimpiego, riciclaggio, recupero e smaltimento. Il veicolo è considerato fuori uso, tra l’altro, con la consegna a un centro di raccolta o al concessionario/gestore che rilascia il certificato di rottamazione, nei casi di abbandono, provvedimento dell’autorità o rinvenimento da parte di organi pubblici.
Restano esclusi i veicoli d’epoca, storici, collezionistici o destinati ai musei, se conservati adeguatamente e pronti all’uso o smontati.
Finalità ambientali e prevenzione
Il provvedimento mira a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e a ridurre la presenza di sostanze pericolose sin dalla fase di progettazione. Il Ministero competente è chiamato a promuovere la limitazione delle sostanze pericolose, la progettazione orientata alla demolizione, al reimpiego e al riciclaggio, nonché l’impiego crescente di materiale riciclato.
Raccolta, consegna e cancellazione dal PRA
Il veicolo destinato alla demolizione deve essere consegnato a un centro di raccolta oppure, se il detentore acquista un altro veicolo, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, che provvede al rilascio del certificato di rottamazione e al successivo invio al centro di raccolta convenzionato.
Dalle date stabilite dalla norma, la consegna del veicolo fuori uso deve avvenire senza spese per il detentore per il solo valore di mercato nullo o negativo, salvo i costi documentati di cancellazione dal PRA e di trasporto. I produttori devono organizzare una rete nazionale di centri di raccolta e, se non adempiono, sopportano i costi di ritiro e trattamento.
La cancellazione dal PRA è effettuata esclusivamente dal centro di raccolta o, nel caso di cessione per acquisto di un altro veicolo, dal concessionario/gestore, entro 30 giorni dalla consegna e dal rilascio del certificato di rottamazione. Il certificato libera il detentore da ogni responsabilità connessa alla proprietà e gestione del veicolo.
Sono previste regole specifiche anche per veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati o acquisiti per occupazione, con comunicazione al proprietario e possibilità di rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA; in caso di urgenza, la rimozione può essere immediata.
Trattamento del veicolo fuori uso
Gli impianti di trattamento devono rispettare le prescrizioni tecniche dell’allegato I e operare secondo principi generali di tutela ambientale. Le operazioni di messa in sicurezza devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche se non ancora cancellato dal PRA.
Prima dello smontaggio devono essere rimossi i componenti e materiali pericolosi o identificati a livello comunitario, evitando contaminazioni dei rifiuti frantumati e preservando la possibilità di reimpiego e riciclaggio. Alla chiusura dell’impianto è previsto il ripristino ambientale dell’area.
Le attività di recupero in procedura semplificata sono subordinate a ispezione preventiva e a controlli almeno annuali. In caso di non conformità, la provincia o città metropolitana può vietare o sospendere l’attività; la regione può sospendere o revocare l’autorizzazione in caso di mancato adeguamento.
Il deposito temporaneo dei veicoli presso concessionari, succursali o automercati è consentito fino a 30 giorni, anche in aree scoperte e pavimentate, ma solo per veicoli integri e privi di fuoriuscite di liquidi o gas.
Reimpiego, recupero e obiettivi quantitativi
Le autorità devono favorire, secondo la gerarchia dei rifiuti, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili e, in via prioritaria, il riciclaggio. Gli operatori economici devono raggiungere precisi obiettivi minimi di reimpiego, recupero e riciclaggio, fissati al 1° gennaio 2006 e al 1° gennaio 2015.
È inoltre prevista una comunicazione annuale dei dati di pesatura, dei veicoli trattati e dei materiali avviati al recupero, tramite il modello di dichiarazione ambientale.
Gestione del sistema e monitoraggio
Il Ministero competente promuove accordi e forme di collaborazione tra operatori per migliorare la raccolta, la rete dei centri, le tecnologie di separazione e l’uso di sistemi certificati di gestione ambientale. Le Regioni promuovono iniziative territoriali per favorire reimpiego, riciclaggio, recupero e corretto smaltimento.
L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con il supporto dell’ISPRA, monitora il sistema e il raggiungimento degli obiettivi, senza nuovi oneri per lo Stato.
Divieti sui materiali pericolosi
Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo le eccezioni previste nell’allegato II.
Informazioni tecniche e codifica
Il produttore deve mettere a disposizione degli impianti autorizzati, entro 6 mesi dall’immissione sul mercato, le informazioni necessarie per la messa in sicurezza e la demolizione del veicolo, indicando componenti, materiali e sostanze pericolose. Anche i produttori di componenti devono fornire informazioni utili al trattamento e al reimpiego.
Il produttore deve inoltre utilizzare, d’intesa con i produttori di materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.
Obblighi informativi verso le autorità e il pubblico
Il Ministero trasmette alla Commissione europea i dati sull’attuazione degli obiettivi di reimpiego e recupero entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette annualmente all’ISPRA i dati sulle immatricolazioni, sui certificati di rottamazione e sulle cancellazioni dal PRA.
Fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, gli operatori di raccolta, trasporto e trattamento comunicano annualmente i dati tramite il modello unico di dichiarazione ambientale. L’ISPRA invia al Ministero una relazione annuale.
Gli operatori economici devono pubblicare e rendere disponibili le informazioni sulla progettazione, sul trattamento corretto e sulle possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero; il produttore le rende accessibili anche agli acquirenti nelle pubblicazioni promozionali.
Accordi volontari
Il Ministero può stipulare accordi e contratti di programma con i settori interessati per attuare varie disposizioni del decreto e precisarne le modalità applicative. Gli accordi devono essere vincolanti, indicare obiettivi e scadenze, prevedere monitoraggio e controllo, essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale e comunicati alla Commissione europea, oltre a garantire la pubblicità dei risultati.
Sanzioni
Sono previste sanzioni penali e amministrative per chi gestisce i veicoli fuori uso in violazione delle regole sul trattamento, per la mancata consegna o irregolarità del certificato di rottamazione, per la violazione degli obblighi di cancellazione dal PRA e per il mancato rispetto del divieto sui materiali pericolosi.
È sanzionata anche l’omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al decreto, con possibilità di sospensione dell’autorizzazione in caso di mancata presentazione.
Disposizioni transitorie
I centri di raccolta e gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore devono presentare domanda di autorizzazione con progetto di adeguamento entro 6 mesi. Il progetto può prevedere un periodo di esecuzione dei lavori fino a 18 mesi.
Per i veicoli immessi sul mercato dal 1° luglio 2002, la gratuità della consegna si applica dalla data di entrata in vigore; per quelli immessi prima del 1° luglio 2002, dal 1° gennaio 2007. Fino al raggiungimento degli obblighi dei produttori, questi ultimi sostengono individualmente gli eventuali costi dei veicoli a valore negativo immessi dal 1° luglio 2002.
Sono inoltre previste regole sul commercio delle parti di ricambio recuperate, sulla tracciabilità dei ricambi matricolati e sull’aggiornamento degli allegati con decreto ministeriale.
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