Cassazione Civile, Ordinanza n. 09010/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'ASL, di una parte del corrispettivo dovuto a una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni di cardiologia erogate nell'ottobre 2013 a favore di assistiti del SSN. La struttura otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della fattura relativa alle prestazioni del mese; l'ASL proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, che fosse stato superato il tetto di spesa e che per le prestazioni rese oltre tale soglia non fosse dovuto il compenso integrale, ma semmai la rideterminazione tariffaria secondo la RTU. Il Tribunale riconosceva solo parzialmente il credito, condannando l'ASL al pagamento del residuo. In appello l'ASL deduceva: erronea ripartizione dell'onere della prova sul superamento del budget; erronea applicazione della disciplina contrattuale e della normativa sanitaria sui tetti di spesa e sulla regressione tariffaria; inammissibilità/irrilevanza della pretesa della struttura per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione. In cassazione la struttura sanitaria proponeva ricorso con tre motivi, contestando: 1) la ritenuta ripartizione dell'onere probatorio e la valutazione delle prove sul superamento del tetto; 2) l'interpretazione dell'art. 5 del contratto e delle norme sull'accreditamento e sui tetti di spesa; 3) la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di irretroattività del contratto e della conseguente non debenza delle somme per prestazioni anteriori alla sua sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché, in realtà, miravano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre affermato che il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" e che, nel caso concreto, la sentenza impugnata esponeva chiaramente il percorso argomentativo. Quanto al merito, ha confermato l'orientamento secondo cui, nelle controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il superamento del tetto di spesa integra un fatto impeditivo della pretesa creditoria e il relativo onere probatorio grava sulla ASL. Ha poi rilevato che le ulteriori doglianze non colpivano la ratio decidendi, perché si fondavano su una diversa ricostruzione fattuale (in particolare sulla diversa data di superamento del tetto di spesa e sul regime applicabile alle prestazioni tra il 13 e il 18 ottobre 2013) e, per il terzo motivo, su una questione nuova o comunque non specificamente censurata in appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
il superamento del tetto di spesa è qualificato come fatto impeditivo della pretesa creditoria, sicché la prova grava sul debitore/ASL e non sulla struttura sanitaria accreditata
art. 115 c.p.c.
non può essere invocato per censurare la mera valutazione delle prove o la distribuzione dell'onere probatorio, ma solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte o di travisamento delle prove legali
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o viceversa, non quando si contesti il prudente apprezzamento del materiale istruttorio
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione rilevante è solo quello che si traduce in mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o motivazione incomprensibile, ossia nel minimo costituzionale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. come parametro della pretesa carenza motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa una nuova valutazione del fatto, e il vizio motivazionale è oggi circoscritto al solo omesso esame di un fatto decisivo o ai casi di motivazione inesistente/apparente
artt. 8 quinquies, 8 sexies e 8 octies D.Lgs. n. 502/1992
invocati dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei tetti di spesa e della remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi
art. 5 del contratto stipulato per l'anno 2013
regola contrattuale sui criteri di remunerazione: se il superamento del tetto avviene a consuntivo prima della data preventivamente comunicata dall'ASL, si applica la regressione tariffaria unica; se avviene dopo la data comunicata, nulla è dovuto per le prestazioni oltre il limite
allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008
richiamato come base della regressione tariffaria unica, cioè del meccanismo di riduzione proporzionale dei compensi in caso di sforamento del tetto di branca
deliberazione n. 1202 del 21/7/2014
menzionata come documentazione tardivamente prodotta dall'ASL e non idonea a sovvertire la decisione di merito
artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamati nel terzo motivo in tema di irretroattività del contratto e di spese/obbligazioni della P.A., ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e ASL sul pagamento delle prestazioni rese nel SSN, il superamento del tetto di spesa è un fatto impeditivo del credito: la relativa prova grava sull'ente debitore e non sul creditore che agisce per il corrispettivo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, oppure attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non è invece consentito rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ristretto al solo omesso esame di un fatto decisivo o alle ipotesi di motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria, restando escluso il controllo sulla sufficienza della motivazione.
- Una censura di legittimità deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si fondi su una diversa ricostruzione del fatto o che riproponga questioni nuove, generiche o non specificamente dedotte nei gradi di merito.
- Quando un contratto preveda una disciplina differenziata delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa, il giudice deve applicare la clausola negoziale secondo la sequenza pattuita; in mancanza di specifica e rituale contestazione sulla sua efficacia o sul suo contenuto, non è consentito sostituire alla regolazione contrattuale una soluzione arbitraria.
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