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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09024/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 5 giugno 2006 relativa a un'operazione di sviluppo immobiliare a Cogoleto: la parte ricorrente sosteneva di aver versato complessivamente 200.000 euro in esecuzione dell'accordo, con l'impegno che entro un anno fosse costituita una s.r.l. per realizzare e gestire una residenza turistico-alberghiera. Poiché la società non era stata costituita, dopo una diffida ad adempiere la parte chiedeva la risoluzione di diritto dell'accordo e la condanna dei convenuti al pagamento della penale prevista, pari a 400.000 euro. In appello, la società resistente otteneva la riforma della decisione di primo grado e il rigetto della domanda, sul presupposto che la scrittura non fosse a essa opponibile, che l'eventuale vincolo gravasse soltanto su uno specifico soggetto indicato come "parte realizzatrice", e che comunque non vi fosse un inadempimento imputabile, anche perché il progetto edilizio non risultava attuabile. Con il ricorso per cassazione venivano proposti sei motivi: (1) violazione di norme processuali e dell'art. 1398 c.c. per avere la Corte d'appello erroneamente parlato di difetto di legittimazione passiva della società e per non avere considerato la pretesa apparenza del potere rappresentativo e la ratifica tacita; (2) violazione degli artt. 1453, 1350 e 2463 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per l'interpretazione della scrittura e per l'esclusione dell'inadempimento dei convenuti Ciarlo; (3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla causa in concreto, per avere ritenuto che il progetto edilizio dovesse essere già attuabile al momento dell'accordo; (4) violazione degli artt. 1453 e 1463 c.c. per non avere qualificato la vicenda come impossibilità sopravvenuta; (5) violazione degli artt. 1418, 1325, 1350 e 2463 c.c. per mancato rilievo officioso della nullità del contratto per difetto di forma; (6) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, correggendo solo la motivazione sul punto della legittimazione, ma confermando il rigetto perché mancava prova di una valida imputazione dell'accordo alla società e perché le censure su apparenza e ratifica erano generiche. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non agganciati alla ratio decidendi, perché miravano a una diversa ricostruzione del merito o perché difettavano di specificità; in particolare, la Corte ha ribadito che la decisione di merito poggiava su una ragione assorbente: la società indicata come unica obbligata non era vincolata dall'accordo e, quindi, mancava il presupposto stesso dell'inadempimento dedotto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il dispositivo della sentenza d'appello, che aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda di risoluzione e di condanna al pagamento della penale. La Corte ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle parti controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Sul piano motivazionale, ha corretto ex art. 384, comma 4, c.p.c. la sola impropria affermazione della Corte territoriale in termini di "difetto di legittimazione passiva" della società, chiarendo che la questione riguardava in realtà la titolarità del rapporto sostanziale; tale correzione non ha inciso sull'esito finale, perché la domanda era comunque infondata/inammissibilmente censurata.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme agli artt. 99 e 100 c.p.c. per contestare la statuizione sulla posizione processuale della società.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla domanda e alla legittimazione processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di interesse ad agire e posizione processuale del convenuto.

  • art. 1398 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della pretesa rappresentanza senza potere e della ratifica/appartenenza dell'accordo alla società.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d'appello; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è configurabile solo su quaestiones facti e non su questioni di diritto.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte riafferma che il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la diversa lettura delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili le censure non specifiche e non autosufficienti, in particolare quelle che non indicano il fatto storico omesso, il dato da cui risulta e la sua decisività.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza d'appello, precisando che non si trattava di difetto di legittimazione passiva ma di difetto di titolarità del rapporto, senza incidere sul dispositivo.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla risoluzione per inadempimento; la Corte osserva che le censure non colpiscono la ratio decisiva della sentenza di merito.

  • art. 1350 c.c.

    Invocato in relazione alla forma del preliminare e alla dedotta nullità del contratto; la Corte rileva l'inammissibilità per difetto di interesse e per mancata decisività.

  • art. 2463 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'atto costitutivo della s.r.l. richiede la forma dell'atto pubblico; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di interesse e di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito si fonda su ragioni autonome non scalfite dal ricorso.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'interpretazione e sulla causa del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale canone ermeneutico; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una mera contrapposizione della propria lettura a quella del giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale canone ermeneutico di interpretazione sistematica del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato quale canone ermeneutico di conservazione del contratto.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in tema di autonomia contrattuale e causa concreta.

  • art. 1463 c.c.

    Invocato per sostenere l'impossibilità sopravvenuta, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha affermato un'impossibilità della prestazione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo subordinato sulla nullità del contratto per difetto di forma.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità per difetto dell'elemento formale essenziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte lo ritiene inconferente perché il ricorso resta inammissibile e perché la soccombenza è stata correttamente applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di legittimità.

  • art. 365 c.p.c.

    Non espressamente citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione apparente o incomprensibile è ammissibile solo se il vizio emerge dal tessuto argomentativo della sentenza e riguarda un fatto, non una questione di diritto; non è consentito trasformarla in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • L'errore del giudice di merito nel qualificare una questione di titolarità del rapporto come difetto di legittimazione passiva non determina automaticamente nullità della decisione, se il dispositivo è comunque corretto e la motivazione può essere emendata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
  • Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento del suo dibattito processuale e la sua decisività; non basta riproporre argomentazioni difensive o una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per contestare la ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito; tale censura, se ammissibile, attiene al vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ragione sufficiente a sorreggere la decisione rende inammissibili o infondate le ulteriori censure per difetto di interesse.
  • La deduzione della nullità del contratto o di un diverso regime formale non è scrutinabile se, anche ove accolta, non potrebbe mutare l'esito della controversia o se la domanda proposta non è compatibile con la tutela richiesta.
  • In tema di interpretazione contrattuale, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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