Cassazione Civile, Ordinanza n. 38208/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2004, l'incongruità delle dichiarazioni rispetto agli studi di settore e aveva instaurato il contraddittorio endoprocedimentale senza raggiungere un accordo. All'esito emetteva avviso di accertamento, rettificando imposte e sanzioni ai sensi della disciplina sugli studi di settore e dell'accertamento analitico-induttivo. La contribuente impugnava l'atto e sia la CTP sia la CTR accoglievano il ricorso ritenendo, in sintesi, che l'accertamento fosse fondato solo sullo scostamento dagli studi di settore e non su un adeguato riscontro della realtà economica dell'impresa. In Cassazione l'Agenzia deduceva: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione di legge per errata applicazione delle norme sugli studi di settore e sull'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che l'atto fosse sorretto anche da ulteriori indizi (andamento del volume d'affari, perdite costanti, costi per lavoro e prestazioni di terzi, oneri di urbanizzazione) e non solo dagli standards statistici; omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente affermava inoltre che, una volta emersi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spettasse al contribuente dimostrare l'insussistenza di maggiori ricavi o l'esistenza di ragioni economiche idonee a giustificare lo scostamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le censure nella parte in cui la sentenza di appello aveva svalutato l'accertamento come se fosse basato soltanto sugli studi di settore e avesse trascurato la complessiva motivazione dell'atto, comprensiva di ulteriori elementi sintomatici di inattendibilità della contabilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi richiamati.
Norme richiamate
Gli studi di settore costituiscono un sistema di elaborazione statistica utilizzabile dall'Ufficio come base dell'accertamento quando emergano scostamenti rispetto ai ricavi dichiarati.
È richiamato come base normativa del procedimento di accertamento fondato sugli studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
È richiamato nel ricorso tra le norme che regolano l'accertamento del reddito d'impresa.
È richiamato tra le disposizioni applicate alla rettifica dell'imposta.
È citato nel ricorso quale norma sulla motivazione e validità dell'atto impositivo.
È citato tra le disposizioni richiamate per l'avviso di accertamento IVA.
In tema di onere della prova, il contribuente deve provare le circostanze di fatto idonee a giustificare lo scostamento dagli standard e a escludere maggiori ricavi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente o apparato argomentativo inidoneo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È il parametro del motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
È citato nel motivo sulla nullità della sentenza in relazione ai requisiti del processo tributario.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
È citato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
È richiamato in relazione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D.L. 344/2003
È menzionato nel ricorso come normativa istitutiva dell'IRES, nell'ambito del quadro applicativo dell'accertamento.
È menzionato nel ricorso come normativa istitutiva dell'IRAP, nell'ambito del quadro applicativo dell'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore non operano in modo automatico: lo scostamento dagli standard assume rilievo presuntivo solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale e alla luce degli ulteriori elementi istruttori raccolti dall'Ufficio.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente corretta, risulti sostanzialmente inattendibile per la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, anche desunti da anomalie economiche complessive dell'attività.
- Se l'Ufficio fonda la pretesa non solo sugli studi di settore ma anche su ulteriori circostanze sintomatiche di antieconomicità o incongruenze dei dati dichiarati, il giudice di merito deve esaminare l'intero compendio indiziario e non limitarsi a escludere la sola valenza dello scostamento statistico.
- Una volta che l'Amministrazione abbia offerto una base presuntiva idonea a contestare l'attendibilità della contabilità, grava sul contribuente l'onere di dimostrare specifiche circostanze giustificative dello scostamento e l'assenza di maggiori ricavi.
- La motivazione della sentenza tributaria è insufficiente quando non consenta di ricostruire la ratio decidendi o ometta di confrontarsi con le deduzioni decisive della parte appellante.
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