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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38196/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Comune, della domanda di un'impresa agricola volta a ottenere le provvidenze previste dall'art. 3 della L. n. 185/1992 per i danni subiti da un'azienda agricola a seguito di una straordinaria nevicata. Il precedente titolare dell'azienda aveva richiesto il contributo prima della cessione del compendio, ma l'istanza era stata respinta dall'amministrazione; dopo la cessione del fondo rustico e di alcune pertinenze, la società acquirente ha agito per ottenere il pagamento del contributo e il risarcimento del danno. In appello la domanda è stata respinta perché i giudici di merito hanno ritenuto che il beneficio pubblico spettasse al soggetto danneggiato dall'evento calamitoso, e che nella specie l'acquirente non fosse il titolare del rapporto sostanziale; hanno inoltre qualificato il contratto come vendita immobiliare e non come cessione d'azienda, escludendo il trasferimento di eventuali posizioni soggettive connesse alla richiesta di contributo. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione della L. n. 185/1992, sostenendo che i contributi avessero natura solidaristica e oggettiva, non risarcitoria, e che dovessero seguire il bene produttivo danneggiato, con irrilevanza della successione soggettiva nell'impresa. Con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione del contratto, sostenendo che l'atto del 31 dicembre 1993 integrasse una cessione d'azienda, poiché aveva ad oggetto un complesso organizzato di beni produttivi, e non una mera compravendita di immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla pretesa errata qualificazione dei contributi come "risarcitori", poiché tale espressione non costituiva autonoma ratio decidendi. Nel merito ha comunque confermato che i contributi ex L. n. 185/1992 presuppongono la titolarità in capo al soggetto danneggiato dall'evento calamitoso e sono funzionali alla ripresa dell'attività produttiva del soggetto che ha subito il danno. Ha inoltre evidenziato che il diritto al contributo non era stato trasferito con l'atto di cessione, perché il cedente non aveva ancora conseguito alcun diritto di credito ed il contratto non faceva menzione delle provvidenze pubbliche. Quanto al secondo motivo, la Corte l'ha dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e, comunque, ha condiviso la qualificazione del contratto come vendita del fondo rustico e non cessione d'azienda, valorizzando l'assenza di un complesso organizzato idoneo all'esercizio dell'impresa e la mancanza di continuità aziendale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, L. 14 febbraio 1992, n. 185

    "Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica"

    individua come soggetti legittimati le aziende agricole danneggiate, singole o associate, ubicate nelle zone delimitate e colpite oltre la soglia minima di danno.

  • art. 3, comma 2, lett. e), L. 14 febbraio 1992, n. 185

    "concessione di mutui decennali... per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate... In alternativa... possono essere concessi contributi in conto capitale"

    i contributi sono strumenti di sostegno alla ripresa dell'attività produttiva e presuppongono un collegamento con il soggetto e i beni aziendali danneggiati.

  • art. 2559 c.c.

    la Corte di merito ha escluso che si applicasse ai contributi pubblici in questione, ritenendolo circoscritto ai crediti strettamente attinenti alla gestione dell'impresa.

  • artt. 1362, 1363, 1369 c.c.

    i canoni ermeneutici contrattuali consentono il sindacato di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei criteri legali, non per una diversa lettura del contratto proposta dalla parte.

  • art. 1260 c.c.

    il diritto al risarcimento dei danni cagionati a un bene è un credito autonomo e, se non ceduto espressamente, non segue automaticamente la proprietà del bene alienato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame/motivazione, ma la censura è stata ritenuta in concreto volta a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I contributi pubblici previsti per calamità naturali in favore delle aziende agricole hanno natura di sostegno solidaristico alla ripresa produttiva e spettano, in linea di principio, al soggetto che risulti titolare dell'azienda e danneggiato dall'evento, non a chi acquisti successivamente i beni se non vi sia uno specifico trasferimento della relativa posizione soggettiva.
  • Il diritto a percepire un beneficio pubblico o un credito indennitario non si trasferisce automaticamente con la cessione dei beni o del compendio aziendale: occorre verificare se, al momento del trasferimento, esistesse già una posizione giuridica consolidata e se essa sia stata oggetto di espresso trasferimento.
  • Il diritto al risarcimento del danno subito da un bene è un credito autonomo rispetto alla proprietà del bene e, in mancanza di specifica cessione, non si trasferisce con l'alienazione del bene stesso.
  • La qualificazione di un contratto come cessione d'azienda o come mera vendita di beni dipende dall'esistenza di un complesso organizzato funzionalmente all'esercizio dell'impresa; la semplice cessione di beni, anche se destinati a un'attività produttiva potenziale, non basta se manca l'organizzazione aziendale o la continuità dell'impresa.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, quando la censura mira in sostanza a sostituire una diversa interpretazione dei fatti e del contratto a quella motivatamente adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaAziendaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileCommercialeImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

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