Cassazione Civile, Ordinanza n. 38190/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il comune aveva agito in primo grado contro la ditta individuale originaria e contro la società cessionaria del ramo d'azienda per ottenere, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo per l'impoverimento subito a causa del consumo di acqua ed energia elettrica sostenuto negli edifici scolastici comunali dove, a sua insaputa, erano stati installati distributori automatici di snack e bevande. La corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo provati l'arricchimento delle imprese, il correlato impoverimento dell'ente e la possibilità di liquidazione equitativa del danno. Le imprese hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che mancavano i presupposti dell'azione di arricchimento per difetto di residualità, poiché il comune avrebbe potuto agire contro i dirigenti scolastici che avevano autorizzato l'installazione, e che comunque l'arricchimento indiretto non sarebbe ammissibile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte territoriale avrebbe usato come parametro di calcolo importi riferiti a un diverso contratto, relativi al corrispettivo per l'uso esclusivo del servizio e non al rimborso di consumi; 3) violazione dell'art. 1226 c.c., per avere liquidato equitativamente somme ritenute eccessive e incongrue.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'azione di arricchimento senza causa è sì residuale, ma nel caso concreto non risultava esperibile dal comune altra azione idonea nei confronti delle ricorrenti; la possibile azione di responsabilità erariale verso i funzionari scolastici non era azione del comune, bensì del pubblico ministero contabile, e l'arricchimento indiretto era ammissibile quando conseguito da un terzo a titolo gratuito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto solo a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del quantum, senza individuare un vero omesso esame di fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ricordando che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione e che la motivazione della corte d'appello era congrua. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
l'azione di arricchimento senza causa è residuale e presuppone arricchimento, correlato impoverimento, mancanza di giusta causa e assenza di altri rimedi utili; può ammettersi anche in ipotesi di arricchimento indiretto quando il terzo abbia beneficiato della prestazione a titolo gratuito.
art. 2042 c.c.
conferma il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, da valutarsi in astratto, prescindendo dall'esito concreto di eventuali altre azioni.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa del danno o dell'indennizzo è giudizio di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro delle censure di violazione di legge, ma le doglianze sulla sussistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento sono state ritenute infondate.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta contestare la valutazione delle prove o la quantificazione effettuata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di arricchimento senza causa è ammessa solo in via sussidiaria: non può essere proposta se l'impoverito dispone di un'altra azione giudiziale idonea a rimuovere il pregiudizio, anche se tale azione sia esercitabile da un diverso soggetto o abbia natura pubblicistica autonoma.
- L'arricchimento indiretto può essere fatto valere ex art. 2041 c.c. quando il terzo abbia conseguito il vantaggio in modo gratuito o di fatto; resta invece esclusa la tutela se il vantaggio deriva da un rapporto oneroso o da un titolo che giustifica lo spostamento patrimoniale.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la mera valutazione delle prove o la quantificazione del danno effettuata dal giudice di merito; occorre indicare un preciso fatto storico decisivo non esaminato.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è espressione di un apprezzamento di fatto del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica nei limiti del sindacato motivazionale.
- Per configurare l'azione di arricchimento contro il terzo, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza dell'arricchimento, del correlato impoverimento e della mancanza di giusta causa, potendo desumere tali elementi anche da circostanze presuntive e da criteri di quantificazione equitativa ragionevoli.
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