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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38194/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La lite origina da due contratti di appalto del 1982 per lavori stradali affidati da una provincia a una società appaltatrice poi ammessa a concordato preventivo. Dopo l'ultimazione e il collaudo dei lavori, fu introdotta causa per ottenere somme ancora asseritamente dovute a titolo di svincolo anticipato delle trattenute di garanzia, saldo di revisione prezzi e interessi per ritardato pagamento dei corrispettivi e della revisione prezzi. La domanda fu rigettata in primo grado per difetto di prova del quantum e dei ritardi imputabili all'amministrazione, e la corte d'appello confermò la decisione. La ricorrente per cassazione deduceva, con unico motivo, violazione di norme sulla revisione prezzi e sull'onere probatorio, sostenendo che il diritto alla revisione non dipendesse da una delibera discrezionale dell'ente ma da presupposti legali oggettivi; contestava inoltre la ritenuta inammissibilità del motivo d'appello sugli interessi da ritardato pagamento per asserita genericità ex art. 342 c.p.c., e chiedeva anche di superare le statuizioni sulla posizione processuale della società fiduciaria e della cessionaria del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla revisione prezzi: in tema di appalti pubblici, per azionare il diritto alla revisione davanti al giudice ordinario occorre un espresso provvedimento attributivo o un comportamento concludente dell'amministrazione proveniente dall'organo deliberativo competente; il conteggio finale redatto dagli organi tecnici non basta. Poiché la corte territoriale aveva accertato la mancanza della delibera di approvazione della revisione, la domanda era stata correttamente rigettata e non veniva in rilievo una questione di giurisdizione. È stato inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il profilo riguardante gli interessi da ritardato pagamento del saldo lavori, perché il ricorso non trascriveva integralmente l'atto di appello e non dimostrava l'erroneità della valutazione di genericità operata dal giudice di merito. Infine, la censura sulla estromissione della cessionaria fiduciaria è stata ritenuta infondata e in parte inammissibile, richiamandosi il principio secondo cui la successione a titolo particolare nel diritto controverso non comporta automaticamente l'estromissione del cedente senza consenso di tutte le parti e senza provvedimento giudiziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente e della società fiduciaria alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma di denuncia della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserito sovvertimento delle regole di giudizio, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale di difesa, ma non accolto nei termini prospettati.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato generico il motivo d'appello sugli interessi; in cassazione la censura è stata reputata inammissibile per mancata autosufficienza.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso non comporta automatica estromissione del cedente; è necessario il consenso di tutte le parti e un provvedimento giudiziale.

  • art. 38 Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno

    Richiamato in relazione alla domanda di interessi sulla revisione prezzi, ma la relativa pretesa è stata ritenuta infondata in quanto dipendente dal mancato riconoscimento della revisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto pubblico anteriori alla soppressione della revisione prezzi, il diritto dell'appaltatore alla revisione, quando azionato davanti al giudice ordinario, presuppone non solo la sussistenza dei requisiti legali, ma anche un espresso provvedimento attributivo o un comportamento concludente dell'amministrazione proveniente dall'organo competente a manifestarne la volontà.
  • Gli atti meramente interni o tecnici, come il conteggio finale predisposto e sottoscritto dai direttori dei lavori o dal responsabile del procedimento, non integrano di per sé il necessario riconoscimento della revisione prezzi.
  • Quando la corte di merito qualifica un motivo di appello come generico, il ricorso per cassazione che contesti tale valutazione deve riportare in modo completo il contenuto dell'atto di appello, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La successione a titolo particolare nel diritto controverso non determina automaticamente l'estromissione del cedente dal giudizio: occorrono un provvedimento del giudice e il consenso di tutte le parti.
  • Il rigetto della domanda principale di revisione prezzi travolge anche le pretese accessorie di interessi calcolate su tale posta, se non sorrette da un autonomo titolo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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