Cassazione Civile, Ordinanza n. 38188/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche stipulato nel 1994 per il restauro di un immobile destinato a sede sanitaria. L’impresa appaltatrice aveva agito per far accertare l’illiceità della risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante per asserito grave inadempimento, sostenendo invece che la risoluzione fosse imputabile alla committente per ripetute sospensioni dei lavori, carenze del progetto originario, mancata copertura finanziaria delle varianti e mancata approvazione di nuovi prezzi e proroghe. Aveva inoltre chiesto il pagamento di corrispettivi per opere eseguite e non pagate, maggiori oneri, danni da sospensioni, mancati utili e interessi, nonché l’estinzione delle obbligazioni fideiussorie. La stazione appaltante, dopo aver perso in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi: ha contestato, tra l’altro, la ritenuta procedibilità delle domande senza previo esperimento della procedura amministrativa sulle riserve, la ritenuta genericità dell’eccezione di decadenza delle riserve, la legittimità del rifiuto dell’impresa di riprendere i lavori, l’illegittimità delle sospensioni ritenute dalla Corte territoriale, il riconoscimento di varie voci di danno e di equo compenso, la declaratoria di estinzione delle fideiussioni e il rigetto delle domande riconvenzionali della stazione appaltante per danni e penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che, una volta pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, le pretese dell’appaltatore non vanno più esaminate secondo la disciplina delle riserve, che presuppone un contratto ancora in corso di esecuzione, ma secondo i principi generali in tema di risoluzione e di effetti restitutori e risarcitori degli artt. 1453 e 1458 c.c. Ha ritenuto corrette le valutazioni della Corte d’appello sulla non necessità della previa procedura amministrativa e sulla non operatività, nel caso concreto, delle decadenze connesse alle riserve. Ha giudicato inammissibili o infondati i motivi che miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sulla imputabilità della risoluzione, sulla illegittimità delle sospensioni, sulla copertura finanziaria delle varianti e sulla quantificazione dei danni. Ha confermato anche la declaratoria di estinzione delle polizze fideiussorie per tardivo collaudo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Le pretese dell'appaltatore, quando si discuta della risoluzione del contratto per inadempimento, seguono i principi generali della risoluzione e non la disciplina delle riserve.
La risoluzione ha efficacia retroattiva tra le parti, con venir meno della disciplina contrattuale quale base delle pretese da esecuzione del rapporto.
art. 42 DPR n. 1063/1962
La procedura di definizione amministrativa riguarda le contestazioni tra direttore dei lavori e appaltatore insorte in corso d’opera, non le domande fondate sulla risoluzione del contratto.
art. 44 DPR n. 1063/1962
La regola del previo collaudo opera di massima per l’accesso al giudizio o all’arbitrato, ma non quando il collaudo sia inutile o impossibile per la cessazione del rapporto.
artt. 53 e 54 R.D. n. 350/1895
L’iscrizione tempestiva delle riserve è necessaria per le pretese economiche insorte nel corso dell’esecuzione e riferite a maggiori compensi o indennizzi.
art. 109 R.D. n. 350/1895
L’amministrazione provvede sulle riserve in sede di collaudo, secondo il meccanismo ordinario del sistema previgente.
art. 30 DPR n. 1063/1962
Le sospensioni sono legittime solo per ragioni di pubblico interesse o necessità oggettive e sopravvenute, non per rimediare a carenze progettuali dell’amministrazione.
art. 33 DPR n. 1063/1962
La disciplina richiamata dalla ricorrente non incide sulla valutazione di fatto svolta in ordine alla sospensione e ai maggiori oneri riconosciuti.
art. 13 DPR n. 1063/1962
Il richiamo al meccanismo dell’equo compenso e dei lavori in variante non può essere usato come se il contratto fosse ancora in corso, se è intervenuta la risoluzione per inadempimento.
Per i lavori complementari e per le varianti deve essere garantita la copertura finanziaria, a tutela dell’appaltatore dal rischio di opere aggiuntive senza adeguata copertura.
Il superamento del termine per il collaudo e per l’approvazione del certificato comporta l’estinzione delle garanzie fideiussorie prestate nell’appalto.
È richiamato con riferimento agli interessi per ritardata corresponsione dell’anticipazione; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
L’eccezione di decadenza va specificamente dedotta; la Corte territoriale aveva ritenuto generica quella formulata dalla stazione appaltante.
Il motivo di ultrapetizione è stato ritenuto inammissibile e comunque non decisivo nel contesto della liquidazione del danno dopo la risoluzione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Cassazione ha corretto la motivazione della sentenza di merito nella parte in cui aveva richiamato la decadenza da riserve, precisando che in realtà tali regole non erano applicabili dopo la risoluzione.
Il motivo sulla fideiussione è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a principi di legittimità già consolidati.
È richiamato nel motivo relativo all’interpretazione del comportamento dell’appaltatrice e del contratto, ma non ha condotto ad accoglimento.
È richiamato nel motivo sulla corretta interpretazione e buona fede del rapporto contrattuale, senza esito favorevole per la ricorrente.
È richiamato in tema di gravità dell’inadempimento posto a base della risoluzione.
art. 23 R.D. n. 350/1895
È menzionato nel motivo sulla necessità della risoluzione amministrativa delle contestazioni prima del giudizio.
art. 7, comma 3, DPR n. 1063/1962
È richiamato con riferimento alle sospensioni e alla asserita corresponsabilità dell’appaltatore.
art. 46 L.R. Veneto n. 42/1984
È richiamato nel motivo sulla risoluzione del contratto e sull’imputabilità dell’inadempimento.
art. 23 e 28 R.D. n. 350/1895
Sono evocati nel motivo relativo al sistema di contabilizzazione e di contestazione delle riserve e dei corrispettivi.
art. 26, comma 3, L. n. 109/1994
È richiamato nel motivo sull’abrogazione della revisione prezzi, ma la Corte ha chiarito che la voce riconosciuta aveva natura risarcitoria e non revisionale.
L. n. 359/1993
È richiamata nel motivo sulla pretesa abrogazione della revisione prezzi, ritenuta non decisiva perché la voce era stata qualificata come risarcitoria.
Massime di principio
- Nell’appalto di opere pubbliche, l’onere di iscrivere tempestivamente le riserve e di attivare la procedura amministrativa di definizione opera per le pretese economiche maturate nel corso dell’esecuzione del contratto; non si applica, invece, quando si controverta sulla invalidità o sulla risoluzione del rapporto per inadempimento.
- Quando il contratto di appalto sia stato risolto con efficacia retroattiva, le domande dell’appaltatore per opere eseguite, maggiori oneri e danni vanno valutate secondo gli artt. 1453 e 1458 c.c., e non più attraverso la disciplina delle riserve proprie della fase esecutiva.
- La previa definizione amministrativa delle contestazioni e il collaudo costituiscono, nel sistema previgente, condizioni di procedibilità solo per le controversie ancora compatibili con la prosecuzione del rapporto; se il rapporto è già stato interrotto o è divenuto impossibile il collaudo, la domanda può essere proposta immediatamente.
- Le sospensioni dei lavori sono legittime soltanto se giustificate da ragioni di pubblico interesse o necessità sopravvenute e non prevedibili; non possono essere usate per rimediare a carenze progettuali, negligenze o imprevidenze della stazione appaltante.
- In presenza di varianti o opere complementari, l’amministrazione deve garantire adeguata copertura finanziaria, poiché l’appaltatore non può essere esposto al rischio di eseguire lavori aggiuntivi privi di copertura.
- Le doglianze che mirano solo a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, sono inammissibili in cassazione.
- L’estinzione delle garanzie fideiussorie nell’appalto pubblico può derivare dal superamento del termine legale per il collaudo e per l’approvazione del relativo certificato, anche se il garante sia qualificabile come fideiussore o come autonomo garante.
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