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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38192/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione relativa a una porzione di terreni di proprietà privata utilizzati per la realizzazione di un plesso scolastico. I proprietari sostenevano che i terreni dovessero essere qualificati come edificabili, perché inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della normativa regionale Emilia-Romagna, con conseguente diritto a una maggiore indennità. La corte di merito aveva invece ritenuto i suoli non edificabili, valorizzando la natura conformativa del vincolo urbanistico destinato all’edilizia scolastica, e aveva liquidato l’indennità come per terreno agricolo, aggiungendo una somma per l’interclusione dei fondi residui. Con il ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: 1) violazione della normativa regionale sulla possibilità legale di edificare, assumendo che l’inclusione nel perimetro urbanizzato conferisse edificabilità legale; 2) violazione delle norme del testo unico espropri, contestando la qualificazione del vincolo imposto dalla variante urbanistica come vincolo espropriativo anziché conformativo; 3) violazione delle norme sul procedimento di stima e sull’opposizione alla stima, sostenendo l’inammissibilità del giudizio di opposizione perché la stima tecnica regionale sarebbe stata qualificata come arbitraggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, in via preliminare, il terzo motivo: la disciplina statale consente al proprietario espropriato di impugnare la stima tecnica davanti all’autorità giudiziaria e di ottenere una piena determinazione giudiziale dell’indennità, sicché la qualificazione regionale della stima come arbitraggio non può limitare tale accesso. Ha poi respinto congiuntamente i primi due motivi, affermando che la normativa regionale, letta alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, non esclude i principi fondamentali statali in tema di edificabilità legale e di indennità espropriativa. Nel caso concreto, pur essendo i terreni compresi nel perimetro del territorio urbanizzato, il vincolo imposto per la realizzazione dell’edilizia scolastica aveva natura conformativa e non attribuiva capacità edificatoria privata; pertanto la qualificazione del fondo come non edificabile e la conseguente liquidazione dell’indennità erano corrette. La Corte ha confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, L. Regione Emilia-Romagna n. 37/2002

    "ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato"

    La disposizione regionale non attribuisce automaticamente edificabilità legale a tutte le aree ricomprese nel perimetro urbanizzato, perché restano fermi i principi fondamentali statali e i vincoli che, per la loro natura, escludono la edificabilità.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    Il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione e il terzo interessato possono impugnare la stima tecnica dinanzi all'autorità giudiziaria e ottenere una determinazione piena dell'indennità, senza limitazioni al sindacato giurisdizionale.

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    La stima dei tecnici prevista in sede espropriativa è soggetta al controllo giudiziale nei limiti e secondo il modello delineato dall'art. 54.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura edificabile dei terreni, ma ritenuto non decisivo alla luce della natura conformativa del vincolo e della disciplina urbanistica applicabile.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione dell'indennità per aree edificabili; la Corte esclude che la norma conduca a diversa conclusione nel caso di area soggetta a vincolo conformativo non edificatorio.

  • art. 25, comma 2, lett. b), L. Regione Emilia-Romagna n. 37/2002

    La qualificazione della stima come "arbitraggio" non incide sul diritto alla piena tutela giurisdizionale della indennità, che deriva da principi fondamentali statali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale base costituzionale dell'accesso alla tutela giurisdizionale piena sull'indennità espropriativa.

  • art. 113, commi 1 e 2, Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e della piena sindacabilità della determinazione dell'indennità.

  • art. 3, comma 1, Cost.

    Esaminato dalla Corte costituzionale per escludere la denunciata disparità di trattamento nella disciplina regionale.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Esaminato dalla Corte costituzionale per affermare che la materia resta vincolata ai principi fondamentali statali in tema di edificabilità legale e indennità espropriativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata nei termini indicati, confermandone però il dispositivo di rigetto.

Massime di principio

  • In materia espropriativa, la stima dell'indennità fatta dai tecnici non può essere trasformata in un accertamento sottratto alla tutela giurisdizionale: il proprietario espropriato conserva il diritto di ottenere dal giudice la determinazione piena della giusta indennità.
  • La qualificazione urbanistica di un’area ai fini dell’indennità di esproprio dipende non solo dalla sua inclusione in strumenti pianificatori generali, ma anche dalla natura del vincolo concretamente imposto: se il vincolo è conformativo e destinato a un servizio pubblicistico non realizzabile per iniziativa privata, esso esclude la edificabilità legale.
  • L’inserimento di un terreno nel perimetro del territorio urbanizzato non implica, di per sé, che il bene sia edificabile ai fini indennitari, quando permangano vincoli urbanistici o di destinazione che ne precludono l’edificabilità secondo i principi fondamentali della legislazione statale.
  • Nel giudizio di legittimità sulle indennità espropriative, la normativa regionale va interpretata in modo compatibile con i principi fondamentali statali e con la tutela costituzionale del diritto di agire in giudizio e di ottenere il controllo pieno sulla misura dell’indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveCompetenzaProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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