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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38189/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un contratto stipulato con un ente locale per un servizio concernente il censimento delle unità immobiliari, la creazione della banca dati della fiscalità comunale e attività collegate alla gestione dei tributi locali. Il contratto era stato prima affidato a una società poi cedente, non iscritta all'albo previsto per i soggetti abilitati ad attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali; il contratto era poi stato ceduto alla società ricorrente. La società, sostenendo di avere regolarmente eseguito le prestazioni, chiedeva la condanna del Comune al pagamento del corrispettivo. I giudici di merito avevano invece ritenuto che l'attività oggetto dell'affidamento non fosse un mero supporto logistico, ma integrasse attività tipiche di accertamento e gestione tributaria, con conseguente applicabilità della disciplina dell'albo; avevano inoltre ritenuto tardiva e inefficace la cessione, perché intervenuta oltre il termine previsto dalla normativa transitoria, e quindi confermato la nullità del contratto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 446/1997 e dell'art. 1 del DM 289/2000, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'appalto riguardasse solo un'attività preparatoria e non riservata agli iscritti all'albo; 2) violazione degli artt. 52 e 53 del d.lgs. 446/1997 e dell'art. 20 del DM 289/2000, assumendo che il termine per l'adeguamento e per la cessione del contratto fosse diverso da quello indicato dalla Corte d'appello; 3) violazione dell'art. 20 del DM 289/2000, poiché la disciplina transitoria avrebbe previsto soltanto la risoluzione di diritto e non la nullità del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha innanzitutto escluso la rilevanza del giudicato esterno invocato dalla ricorrente, perché formato prima della definizione del giudizio di appello e quindi non producibile in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo sia per la regola della doppia conforme, non adeguatamente superata dalla ricorrente, sia perché le doglianze miravano a contestare accertamenti di fatto e l'interpretazione del contratto, profili riservati al giudice di merito. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura era generica, riguardava una questione di diritto e non un fatto decisivo, e non scalfiva la ratio della decisione impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito per carenza di interesse, poiché dipendente dall'accoglimento delle precedenti censure. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 446/1997

    La norma è richiamata come base dell'albo dei soggetti abilitati ad attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché reputa le censure inammissibili o generiche.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    È richiamato per la possibilità di affidare a terzi attività di liquidazione, accertamento e riscossione; la Corte osserva che la censura mira a contestare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • DM 11 settembre 2000, n. 289, art. 1

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che il servizio affidato non rientrasse nell'albo; la Corte non accoglie la censura.

  • DM 11 settembre 2000, n. 289, art. 20

    La disciplina transitoria prevede l'iscrizione all'albo entro il 30 settembre 2001 per proseguire i contratti in corso e consente, nello stesso termine, la cessione a soggetti iscritti; decorso il termine, i contratti si risolvono di diritto.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, perché le doglianze di violazione di legge sono spesso in realtà dirette a sovvertire accertamenti di fatto o interpretazioni riservate al merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura è dichiarata inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre non può essere usata per veicolare questioni di diritto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme sul fatto, limita l'ammissibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle difformi ragioni di fatto.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione impedisce la produzione di documenti relativi a un giudicato esterno formatosi prima della chiusura del giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le censure che formalmente denunciano violazione di legge sono inammissibili se, in realtà, mirano a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti o l'interpretazione del contratto compiuti dal giudice di merito.
  • Quando ricorre la doppia conforme sul fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la motivazione di primo e di secondo grado.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollevare questioni esclusivamente giuridiche, come l'individuazione del termine di efficacia di una disciplina transitoria.
  • Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno formatosi prima della chiusura del giudizio di merito non può essere utilmente introdotto per la prima volta in sede di legittimità se la sua produzione è preclusa dall'art. 372 c.p.c.
  • La disciplina transitoria di un albo professionale o abilitativo va letta nel senso che, decorso il termine fissato, i contratti in corso si risolvono di diritto e la cessione successiva non può sanare l'originaria carenza dei requisiti, ove la fattispecie concreta rientri nell'ambito applicativo della norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoAccertamento
RamiProcesso civileContrattiTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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