Cassazione Civile, Ordinanza n. 06354/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società agricola)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su due società operanti nel settore agricolo-caseario, l'Ufficio emetteva avvisi di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA, assumendo che l'attività di trasformazione e commercializzazione del latte fosse in realtà imputabile alla società formalmente proprietaria di immobili e impianti, mentre l'altra società avrebbe solo apparentemente svolto attività diverse. La contribuente, quale società incorporante delle due entità, impugnava gli atti sostenendo che vi fosse un'unica realtà imprenditoriale e una filiera produttiva unitaria. La CTR riformava la decisione di primo grado e rigettava i ricorsi, negando vincolatività al giudicato penale e ritenendo le società distinte, con gestione fiscale irregolare e documentazione contrattuale non probante. In cassazione il ricorso principale denunciava: violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova; inutilizzabilità della sentenza penale nel giudizio tributario; mancato riconoscimento della deducibilità dei costi del latte a fronte dell'imputazione dei ricavi alla società che svolgeva la trasformazione; motivazione contraddittoria per duplicazione dell'imponibile e per attribuzione di ricavi già fatturati a una società anche all'altra; erronea valutazione dei contratti di locazione e comodato; illegittimo richiamo al pregresso contenzioso tributario. La socia litisconsorte proponeva ricorso incidentale adesivo con censure sostanzialmente sovrapponibili, compresa una doglianza sulla sanzione per mancata autofatturazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per tardività/erronea qualificazione come adesivo e ha accolto solo i motivi terzo e quarto del ricorso principale. Ha rigettato gli altri motivi principali, ritenendo inammissibili o infondati quelli sull'onere della prova, sul giudicato penale, sulla valutazione dei contratti e sul richiamo al contenzioso pregresso. In particolare, ha affermato che l'imputazione a un soggetto dell'attività di impresa e dei ricavi tassati comporta il riconoscimento dei costi connessi a quei ricavi; inoltre ha rilevato una possibile duplicazione dell'imponibile, poiché gli stessi quantitativi di latte sembravano aver generato ricavi sia in capo alla società che aveva fatturato il prodotto trasformato sia in capo all'altra società cui erano stati attribuiti i ricavi della trasformazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La violazione si configura solo se il giudice di merito attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla struttura della fattispecie; non basta una generica contestazione sull'assenza di prove.
È richiamato insieme all'art. 2697 c.c. come parametro di censura, ma la doglianza viene ritenuta generica o comunque non decisiva nel caso concreto.
La sentenza penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario; il giudice tributario può tenerne conto o meno secondo il proprio apprezzamento.
La censura è inammissibile quando mira solo a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove senza denunciare un effettivo errore di regola processuale.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Dal principio di correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili discende che, se l'attività e i ricavi sono imputati a un soggetto, a quest'ultimo devono essere riconosciuti anche i costi inerenti.
art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973
Nei casi di interposizione soggettiva il reddito va attribuito all'effettivo titolare dell'attività, tenendo conto anche dei costi dell'impresa, per rispettare il principio di capacità contributiva.
art. 53 Cost.
È richiamato come criterio che impone di considerare i costi connessi all'attività quando il reddito viene imputato all'effettivo possessore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nei motivi del ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per censurare una pretesa nullità della sentenza e vizi processuali, ma senza esito favorevole per i ricorrenti nei motivi esaminati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel regime ratione temporis applicabile consente il controllo sulla motivazione insufficiente, contraddittoria o omessa su fatti decisivi.
Il richiamo al pregresso contenzioso tributario non integra violazione delle norme sulla prova, poiché era usato dalla CTR solo come elemento esplicativo del contesto fattuale.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato nel ricorso incidentale per contestare la sanzione, ma il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.
art. 6, comma 8 d.lgs. n. 471 del 1997
È la disposizione sanzionatoria richiamata dal ricorso incidentale in relazione alla presunta mancata autofatturazione.
Il ricorso adesivo successivo al primo deve essere proposto nel termine ordinario di impugnazione, a pena di inammissibilità.
Le regole sull'impugnazione tardiva o incidentale in senso stretto non si applicano al ricorso che abbia contenuto solo adesivo al principale.
Massime di principio
- Se il giudice attribuisce a un soggetto i ricavi di un'attività d'impresa, deve coerentemente riconoscergli anche i costi inerenti a quei ricavi, per evitare una tassazione sproporzionata o duplicata.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si individua una concreta errata distribuzione dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta lamentare in modo generico che una parte non abbia provato i fatti allegati.
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile non ha efficacia vincolante automatica; il giudice tributario può valutarla liberamente, ma non ne è giuridicamente vincolato.
- La deduzione di vizi motivazionali sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito, senza denunciare un vero difetto logico o giuridico della motivazione.
- Quando il ricorso successivo al primo ha contenuto meramente adesivo rispetto all'impugnazione principale, esso non segue la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva in senso stretto, ma deve rispettare il termine ordinario di impugnazione.
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