Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
Una società aveva agito davanti al Tribunale contro il proprio ex amministratore per responsabilità gestoria. Il convenuto aveva eccepito che la controversia fosse devoluta ad arbitri in forza di una clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale. Il Tribunale aveva però ritenuto la propria competenza, valorizzando il fatto che la clausola arbitrale fosse stata soppressa con delibera successiva alla cessazione dell'incarico dell'amministratore e applicando l'art. 5 c.p.c. sul rilievo della situazione esistente al momento della domanda. Con il ricorso per regolamento di competenza, l'ex amministratore ha dedotto la violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., 808 c.p.c., 34 d.lgs. n. 5/2003 e 5 c.p.c., sostenendo che la soppressione della clausola non gli fosse opponibile, perché intervenuta dopo la cessazione dalla carica e perché la controversia derivava da fatti verificatisi quando la clausola era ancora efficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza e ha dichiarato che la controversia è devoluta alla competenza arbitrale. Ha ritenuto non निर्णisivo il fatto che la clausola compromissoria fosse stata soppressa prima dell'introduzione del giudizio, osservando che la clausola ha autonomia propria rispetto al contratto sociale e continua a regolare le controversie relative a fatti insorti durante la sua vigenza, anche se il rapporto organico è cessato prima della lite. La Corte ha inoltre rilevato che, in assenza di un successivo accordo tra ex amministratore e società volto a escludere la clausola, la modifica statutaria non è opponibile al soggetto che aveva aderito alla clausola tramite l'accettazione dell'incarico. Le spese del giudizio di legittimità e di merito sono state poste a carico della società.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; il testo non esplicita un'autonoma interpretazione della norma oltre al tema dell'opponibilità della soppressione della clausola compromissoria.
art. 1372 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza il profilo consensuale della clausola compromissoria e la necessità di un accordo per privarla di effetti nei confronti dell'ex amministratore.
art. 808 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla convenzione di arbitrato.
art. 34 d.lgs. n. 5/2003
La vincolatività della clausola compromissoria verso amministratori, liquidatori e sindaci deriva dall'accettazione dell'incarico; per i soci, le modifiche statutarie che introducono o sopprimono la clausola sono opponibili con il meccanismo del recesso.
art. 5 c.p.c.
Il Tribunale lo aveva applicato per valutare la competenza in base alla situazione esistente al momento della domanda; la Corte lo reputa non decisivo in presenza di una clausola arbitrale già efficace per i fatti controversi.
artt. 42 e 43 c.p.c.
La Corte afferma che la decisione del giudice di merito sulla propria competenza in presenza di convenzione arbitrale è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo secondo i casi.
Massime di principio
- La clausola compromissoria inserita nello statuto societario ha autonomia rispetto al contratto o al rapporto organico cui si collega e può continuare a regolare le controversie relative a fatti sorti durante la sua vigenza, anche se la clausola sia stata successivamente soppressa.
- Nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, la vincolatività della clausola compromissoria trova il suo fondamento nell'accettazione dell'incarico; perciò la modifica statutaria successiva non è di regola opponibile, salvo successivo accordo tra le parti.
- La soppressione della clausola compromissoria deliberata dopo la cessazione dell'incarico dell'amministratore non elimina, di per sé, la competenza arbitrale sulle controversie dipendenti da fatti verificatisi quando la clausola era efficace, se non interviene un patto contrario tra ex amministratore e società.
- L'assetto previsto per i soci, che consente il recesso a fronte dell'introduzione o soppressione della clausola compromissoria, conferma che le modifiche statutarie incidenti sull'arbitrato non operano automaticamente contro chi non vi abbia aderito secondo i meccanismi previsti dalla legge.
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