Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
I controricorrenti nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 22251 del 2021 hanno chiesto la correzione di alcuni errori materiali contenuti in tale sentenza: la trascrizione errata del cognome di due parti indicate nell'intestazione e nella motivazione; l'erronea indicazione, nell'elenco dei controricorrenti che avrebbero sottoscritto i verbali di conciliazione con le società ricorrenti, di soggetti che in realtà non vi risultavano e l'omessa indicazione di un soggetto che invece aveva sottoscritto il relativo verbale. Le società Fruendo srl e Banca Monte dei Paschi di Siena spa non hanno svolto difese in questa sede. Il ricorso per correzione è stato proposto ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., con richiamo all'art. 380 bis c.p.c. per la trattazione camerale non partecipata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che gli errori denunciati fossero errori materiali percepibili ictu oculi dal confronto tra la sentenza, gli atti di causa e i verbali/procure depositati. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione della sentenza n. 22251 del 2021: rettifica dei cognomi errati, eliminazione dall'elenco dei soggetti indicati come sottoscrittori dei verbali di conciliazione di coloro che non vi avevano partecipato, e inserimento del soggetto omesso. Nessuna pronuncia sulle spese, perché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa o soccombente.
Norme richiamate
prevede il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo del provvedimento
disciplina le modalità di correzione degli errori materiali o di calcolo
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
richiamati per evidenziare che, per le pronunce di legittimità non impugnabili, sono ammessi solo revocazione per errore di fatto, opposizione di terzo e correzione degli errori materiali
Massime di principio
- Costituisce errore materiale emendabile la divergenza fortuita tra il contenuto effettivo della decisione e la sua rappresentazione letterale, purché l'errore sia immediatamente percepibile dal testo del provvedimento o dal confronto con gli atti e i documenti richiamati.
- L'omessa o inesatta indicazione del nome di una parte in sentenza integra errore materiale e non nullità quando, dal contesto della decisione e dagli atti processuali, sia comunque certa l'identità del soggetto cui la pronuncia si riferisce.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è lo strumento processuale idoneo a evitare un inutile dispendio di attività e a salvaguardare la ragionevole durata del processo, soprattutto per le decisioni di legittimità non ordinariamente impugnabili.
- La correzione può riguardare anche indicazioni accessorie o consequenziali del provvedimento, quando la statuizione da introdurre o rettificare sia determinata e ricavabile con immediatezza dagli atti.
- Nelle controversie sulla correzione di errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poiché il procedimento ha natura amministrativa e non conduce alla individuazione di una parte vittoriosa o soccombente.
Come è indicizzato
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