Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un garante. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, ritenendo che l'opponente avesse dedotto la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990, questione ricadente nella competenza funzionale di quel giudice. La banca ricorre per regolamento di competenza, sostenendo che la questione di nullità era stata sollevata solo in via di eccezione, al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria, e non come domanda di accertamento della nullità; perciò non si sarebbe potuta radicare la competenza della sezione specializzata per le imprese.
La decisione
La Corte accoglie il regolamento di competenza: cassa la sentenza del Tribunale di Velletri e dichiara la competenza di quel Tribunale. Precisa che la competenza della sezione specializzata ex art. 33, comma 2, L. n. 287/1990 riguarda le sole azioni di nullità e di risarcimento del danno fondate su violazioni antitrust; se la nullità della fideiussione è dedotta solo in via incidentale/eccezionale, senza domanda di accertamento con efficacia di giudicato, non si sposta la competenza al giudice specializzato. La causa viene rimessa al Tribunale di Velletri anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287
le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa opera per le sole azioni di nullità e risarcimento del danno fondate su violazioni antitrust, non quando la questione di nullità sia proposta solo come eccezione incidentale.
in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti
L'accertamento della validità o nullità del contratto, se svolto solo incidentalmente, non acquista efficacia di giudicato e non sposta la competenza, salvo diversa previsione di legge o domanda espressa.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
La nullità della fideiussione è stata dedotta per contrasto con la disciplina anticoncorrenziale, in quanto riproduttiva di uno schema contrattuale ritenuto anticoncorrenziale.
art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168
Richiamato come norma istitutiva della sezione specializzata in materia di impresa.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per violazioni antitrust si radica solo quando venga proposta un'azione di nullità o di risarcimento del danno, non quando la relativa invalidità sia sollevata come mera eccezione difensiva.
- La deduzione incidentale della nullità di un contratto, fatta al solo scopo di paralizzare la domanda avversaria, non comporta di regola un accertamento con efficacia di giudicato e non determina lo spostamento di competenza.
- Per attrarre la controversia al giudice specializzato non basta che la causa coinvolga indirettamente un profilo antitrust: occorre che il petitum investa in via principale l'invalidità dell'intesa o del contratto a valle.
- Quando la questione di nullità resta meramente incidentale, il giudice adito conserva la competenza sulla domanda originaria e decide la questione solo ai fini del decidere, senza effetti di giudicato esterno.
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