Cassazione Civile, Ordinanza n. 06225/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
Una sorella aveva promosso davanti al Tribunale di Napoli una causa di divisione ereditaria relativa alla successione della madre, avente ad oggetto un immobile sito in Summonte e alcuni beni mobili. L'altra sorella, ricorrente nel regolamento, sosteneva che il Tribunale di Napoli non potesse ritenersi competente perché nel relativo asse ereditario, oltre all'immobile già oggetto di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino, vi erano solo beni mobili di valore marginale; denunciava quindi che il giudice partenopeo avesse erroneamente affermato la propria competenza senza considerare tale rilievo e chiedeva il controllo di competenza in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di Napoli non integrasse una statuizione definitiva sulla competenza impugnabile ex art. 42 c.p.c., perché il giudice di merito non aveva previamente rimesso la causa in decisione con invito a precisare le conclusioni e non aveva espresso in modo assoluto, oggettivamente inequivoco e incontrovertibile la volontà di definire in via definitiva la questione di competenza; si era limitato a statuire sull'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza è esperibile solo avverso un provvedimento che contenga una statuizione definitiva sulla competenza; non lo è quando il giudice si limiti ad affermare la propria competenza senza definire irrevocabilmente la questione nel corso del processo.
L. 18 giugno 2009, n. 69
La novella ha modificato la forma della decisione sulla competenza, ora adottata con ordinanza anziché con sentenza, ma non ha inciso sulla necessità che il provvedimento abbia contenuto definitivo per essere impugnabile con regolamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è ammissibile contro un provvedimento che, pur affermando la competenza del giudice adito, non esaurisca la decisione sulla competenza in modo definitivo e incontrovertibile.
- Dopo la riforma del 2009, la competenza può essere decisa con ordinanza, ma la decisorietà del provvedimento resta il presupposto per la sua impugnazione con regolamento.
- Se il giudice di merito non rimette la causa in decisione e non invita le parti a precisare integralmente le conclusioni, la sua affermazione di competenza di regola non assume carattere definitivo ai fini dell'art. 42 c.p.c., salvo espressioni inequivoche di volontà decisoria finale.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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