Cassazione Civile, Ordinanza n. 06226/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche l'istanza di rimessione in termini perché proposta tardivamente, quando il termine per le memorie era ormai scaduto. Non ha provveduto sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante per l'attività di consulenza tecnica svolta in un giudizio civile. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento. In cassazione il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, in sostanza, la tempestività dell'impugnazione e la possibilità di superare l'irregolarità del deposito telematico: sosteneva di aver depositato insieme al ricorso la copia autentica del provvedimento impugnato, gli atti e documenti rilevanti e la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ma molti allegati risultavano illeggibili per un malfunzionamento del sistema informatico; chiedeva quindi la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., facendo valere l'affidamento nel buon esito del deposito e richiamando la giurisprudenza che considera l'illeggibilità dei file una mera irregolarità sanabile. La Corte ha però rilevato che la domanda di rimessione in termini era stata proposta solo il giorno prima dell'adunanza, oltre il termine per le memorie previsto dall'art. 380-bis c.p.c., e dunque non in modo tempestivo. Inoltre, l'illeggibilità dei documenti impediva alla Corte di verificare la procura speciale, la regolare notificazione, la tempestività dell'impugnazione e il contenuto del provvedimento impugnato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
art. 99 D.P.R. n. 115/2002
Individua il rimedio di opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso; nel caso concreto il tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione per deposito oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione.
art. 369 c.p.c.
Il ricorso per cassazione e i documenti indispensabili devono essere depositati nel termine previsto; il mancato deposito della documentazione necessaria comporta improcedibilità del ricorso.
art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di una causa non imputabile, assoluta e causalmente determinante, e richiede un'iniziativa tempestiva della parte che abbia subito la decadenza.
art. 380-bis c.p.c.
La richiesta di rimessione in termini è stata ritenuta tardiva perché proposta quando il termine per il deposito di memorie era già spirato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito tempestivo degli atti e dei documenti indispensabili è condizione di procedibilità del ricorso: se la Corte non può verificare procura, notifiche, contenuto dell'atto impugnato e documenti su cui il ricorso si fonda, il ricorso è improcedibile.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile alla parte, con carattere di assolutezza e nesso causale con la decadenza; non basta una mera difficoltà o un'irregolarità sanabile astrattamente.
- Per ottenere la rimessione in termini è necessario un intervento tempestivo della parte, da intendersi come reazione immediata e comunque in un termine ragionevolmente contenuto rispetto alla scoperta della causa impeditiva; una richiesta formulata oltre il termine processuale utile è tardiva.
- Il deposito telematico di file illeggibili può, in astratto, integrare una mera irregolarità sanabile, ma la sanatoria non opera automaticamente: occorre che la parte deduca e provi tempestivamente la causa del malfunzionamento e chieda la rimessione in termini prima della maturazione delle preclusioni.
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