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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34967/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2004 nei confronti di un contribuente operante nel commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per l'agricoltura, recuperando a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base di uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati mediante studio di settore n. SM43U, con rideterminazione di maggiori ricavi per euro 51.776,00. Nel contraddittorio preventivo il contribuente aveva contestato l'esistenza di errori nello studio di settore e sostenuto che una corretta compilazione del quadro D, con diverso studio più accurato, avrebbe reso congrui i ricavi dichiarati. In primo grado il ricorso del contribuente fu accolto; la CTR confermò la decisione, ritenendo condivisibile la sentenza di primo grado e reputando generiche le difese dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia dedusse: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la CTR si era limitata ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello, in violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sugli studi di settore e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'accertamento non si basava solo sullo scostamento dai ricavi attesi ma anche sulle risultanze del contraddittorio e su ulteriori elementi (tra cui il ricarico medio), e che il contribuente non aveva fornito prova contraria idonea. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, perché la motivazione della CTR era solo apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione meramente apparente: il giudice d'appello si era limitato a richiamare e condividere integralmente la decisione di primo grado, senza spiegare in modo autonomo e comprensibile perché i motivi di appello dell'Ufficio fossero infondati. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo al merito dell'accertamento da studi di settore e all'onere della prova, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza indicare, neppure sinteticamente, le ragioni logico-giuridiche della conferma in rapporto ai motivi di gravame.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni del primo giudice dopo averle autonomamente valutate e dando conto, sia pure in forma sintetica, delle ragioni di infondatezza degli specifici motivi di appello.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente integra una nullità processuale deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché impedisce il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
  • In tema di accertamento tributario, le censure relative alla correttezza dell'utilizzo degli studi di settore e all'onere della prova restano assorbite se la sentenza impugnata viene cassata per difetto radicale di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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