Cassazione Civile, Ordinanza n. 34967/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2004 nei confronti di un contribuente operante nel commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per l'agricoltura, recuperando a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base di uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati mediante studio di settore n. SM43U, con rideterminazione di maggiori ricavi per euro 51.776,00. Nel contraddittorio preventivo il contribuente aveva contestato l'esistenza di errori nello studio di settore e sostenuto che una corretta compilazione del quadro D, con diverso studio più accurato, avrebbe reso congrui i ricavi dichiarati. In primo grado il ricorso del contribuente fu accolto; la CTR confermò la decisione, ritenendo condivisibile la sentenza di primo grado e reputando generiche le difese dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia dedusse: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la CTR si era limitata ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello, in violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sugli studi di settore e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'accertamento non si basava solo sullo scostamento dai ricavi attesi ma anche sulle risultanze del contraddittorio e su ulteriori elementi (tra cui il ricarico medio), e che il contribuente non aveva fornito prova contraria idonea. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, perché la motivazione della CTR era solo apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione meramente apparente: il giudice d'appello si era limitato a richiamare e condividere integralmente la decisione di primo grado, senza spiegare in modo autonomo e comprensibile perché i motivi di appello dell'Ufficio fossero infondati. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo al merito dell'accertamento da studi di settore e all'onere della prova, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
impone che la motivazione del provvedimento sia percepibile e controllabile; la motivazione solo apparente integra nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; il richiamo a formule apodittiche non è sufficiente.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria per censurare l'insufficienza motivazionale.
la sentenza deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro mancanza o apparenza determina nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
il vizio di motivazione apparente è deducibile in cassazione come nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale in materia di studi di settore e onere della prova.
art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993
norma richiamata in tema di accertamento fondato su studi di settore e presupposti delle 'gravi incongruenze'.
art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'accertamento fiscale e delle modalità di rettifica del reddito.
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base dell'accertamento IVA.
art. 10 della legge n. 146 del 1998
richiamato nel contesto della disciplina degli studi di settore e del relativo contraddittorio.
richiamato per sostenere che, una volta contestato l'accertamento, gravava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza indicare, neppure sinteticamente, le ragioni logico-giuridiche della conferma in rapporto ai motivi di gravame.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni del primo giudice dopo averle autonomamente valutate e dando conto, sia pure in forma sintetica, delle ragioni di infondatezza degli specifici motivi di appello.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente integra una nullità processuale deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché impedisce il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
- In tema di accertamento tributario, le censure relative alla correttezza dell'utilizzo degli studi di settore e all'onere della prova restano assorbite se la sentenza impugnata viene cassata per difetto radicale di motivazione.
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