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Sentenza

Sentenza del 14/02/2023 n. 176 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva la nullità delle cartelle per omessa/irregolare notifica: le notifiche erano state fatte via PEC ma l'indirizzo utilizzato dal mittente non risultava dagli "Pubblici Elenchi" (INI-PEC, PA-IPA, REGINDE). Perciò evocava l'art. 3-bis, comma 1, L. 53/1994 che imporrebbe l'utilizzo solo di PEC risultanti dai pubblici registri.

La decisione

La Commissione d'appello ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ha ritenuto che l'art. 3-bis L. 53/1994 si riferisce alle notifiche eseguite dagli avvocati e non vincola la Pubblica Amministrazione/Agente della Riscossione; inoltre la notifica via PEC istituzionale ha raggiunto il destinatario e ha conseguito lo scopo, senza ledere il diritto di difesa. Richiamate le Sezioni Unite (n. 15979/2022 e n. 26283/22) che confermano la non nullità automatica se manca l'iscrizione del mittente nei pubblici elenchi e l'applicabilità di limiti di impugnabilità introdotti dal DL 146/21 anche ai giudizi pendenti. Decisione impugnata riformata; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, L. 53/1994

    La Corte ha ritenuto che tale norma disciplini le notifiche effettuate dagli avvocati e non imponga vincoli al mittente che è una Pubblica Amministrazione o un ente di riscossione; non costituisce causa di nullità quando la PEC mittente è istituzionale e la notifica ha raggiunto lo scopo.

  • art. 60 DPR n. 600/1973

    Disciplina la notifica via PEC degli avvisi e delle cartelle: la notifica è perfezionata con la ricevuta di accettazione e con la ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore della casella del destinatario.

  • art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nella discussione sulla correttezza formale delle notifiche; la corte ha comunque ritenuto che l'irregolarità del mittente non comporta automaticamente nullità sostanziale.

  • D.M. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    Richiamati in relazione agli indici dei domicili digitali e ai pubblici elenchi; la Corte ha considerato che, per la individuazione del destinatario, è richiesta maggiore rigidità, ma non per l'indirizzo del mittente PA.

  • art. 156 c.p.c.

    Riferito alla possibilità di sanatoria della notifica; la sentenza di primo grado aveva escluso sanatoria per presunta nullità, mentre la corte d'appello ha ritenuto che la notifica abbia raggiunto lo scopo e non sussista nullità irrimediabile.

  • art. 20 DPR n. 602/1973

    Richiamato in relazione agli interessi iscritti a ruolo; la parte appellante aveva dedotto correttezza dei conteggi e assenza di rilievi tali da invalidare l'atto.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato in ordine all'obbligo di motivazione dell'atto e alla necessità di dimostrare un pregiudizio che abbia limitato il diritto di difesa, argomento invocato dall'Agente della Riscossione.

  • art. 3-bis DL n. 146/21 convertito (e relativi limiti di impugnabilità)

    Norma che ha limitato i casi in cui la cartella può essere impugnata per vizi di notifica; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina anche ai giudizi pendenti, in linea con la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 26283/22).

  • Cassazione, Sezioni Unite n. 15979/2022

    Richiamata per l'indirizzo secondo cui la mancanza dell'indirizzo del mittente nei pubblici elenchi non comporta automaticamente la nullità della notifica se l'indirizzo è istituzionale e la provenienza/oggetto non è incerti.

  • Cassazione, Sezioni Unite n. 26283/2022

    Conferma l'applicabilità delle novità procedurali (limiti di impugnabilità) anche ai giudizi pendenti; richiamata dalla parte appellante e valutata dalla Corte.

Massime di principio

  • La regolarità della notifica via PEC va valutata in base al raggiungimento dello scopo: se il destinatario ha effettivamente ricevuto la comunicazione e non vi è incertezza sulla provenienza e sull'oggetto, la notifica può essere considerata valida anche se il mittente non risulta nei pubblici elenchi.
  • L'art. 3-bis L. 53/1994 impone requisiti stringenti soprattutto per le notifiche effettuate dagli avvocati; non può essere automaticamente esteso a vincolare la Pubblica Amministrazione o l'Agente della Riscossione nello stesso modo.
  • Per le notifiche da parte della PA/Agente della Riscossione è centrale l'applicazione di art. 60 DPR 600/1973 (ricevute di accettazione e consegna): conservare e produrre tali ricevute è determinante per dimostrare la perfezione della notifica.
  • Le eccezioni sulla notifica devono essere sollevate tempestivamente; l'assenza di contestazione immediata e la dimostrazione di conoscenza effettiva dell'atto riducono le probabilità di successo dell'impugnazione per vizi formali.
  • Le modifiche normative che limitano l'impugnabilità delle cartelle (DL 146/21 e conversione) possono essere applicate anche ai giudizi pendenti secondo la giurisprudenza di legittimità: verificare se i motivi invo- cati rientrano tra quelli espressamente tutelati.
  • In pratica, in caso di notifica via PEC contestata, verificare: (a) ricevute di accettazione e consegna; (b) dominio/istituzionalità dell'indirizzo mittente; (c) prova che il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell'atto; e (d) termini/processualità per non incorrere in decadenze.

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