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Sentenza

Sentenza del 14/02/2023 n. 28 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Importazione singoli componenti - classificazione nella voce doganale relativa al prodotto finito - irrilevanza dell'importazione frazionata - contesto commerciale e finalità unitaria Giudizio tributario - ipotesi di elusione - sospensione in pendenza di procedimento penale - non opera

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla classificazione doganale di componenti importati separatamente: la Dogana ha riclassificato come "biciclette elettriche" le parti importate ritenendole componenti fondamentali di e-bike complete, rideterminando i diritti doganali. La società ha impugnato la rettifica e ha chiesto la sospensione del giudizio tributario per la pendenza di un procedimento penale connesso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la classificazione operata dall'Ufficio secondo la regola che i componenti fondamentali destinati ad essere assemblati in un unico contesto commerciale vanno classificati con riferimento al prodotto finito; ha inoltre respinto l'istanza di sospensione fondata sulla pendenza del procedimento penale (la questione penale non è pregiudiziale in caso di ipotesi di elusione). Spese liquidate in favore della resistente per Euro 6.000,00.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 (nomenclatura combinata)

    Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato

    La regola 2(a) impone di classificare nella voce del prodotto finito quei componenti che, pur importati smontati o separatamente, presentano le caratteristiche essenziali del bene completo o costituiscono l'elemento fondamentale del bene; il montaggio può contemplare operazioni complesse e non esclude l'applicabilità della regola.

  • D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 5

    i pezzi di merci i quali, assieme riuniti costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto

    L'art. 5 dispone che i singoli componenti destinati a formare un oggetto devono essere tassati come il prodotto finito se "presentati insieme" allo sdoganamento; la Corte interpreta "presentati insieme" in senso teleologico e unitario, estendendolo a importazioni ravvicinate e inserite in un contesto commerciale unitario per evitare elusioni.

  • Art. 295 c.p.c.

    La norma sulla sospensione per causa pendente non impedisce la decisione tributaria quando il giudizio tributario riguarda comportamenti elusivi: l'accertamento penale non è necessariamente pregiudiziale per la decisione tributaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39

    limita i casi di sospensione obbligatoria a quelli di querela di falso o questione sullo stato o capacita' delle persone

    La sospensione obbligatoria del processo tributario opera solo nei casi tassativi indicati (querela di falso o questioni sullo stato/capacità delle persone); la semplice pendenza di un procedimento penale non determina sospensione automatica.

  • Regole del CDU (artt. 56, 57, 60 e regole generali per l'interpretazione della nomenclatura)

    Le regole della nomenclatura combinata e le disposizioni del CDU vanno interpretate congiuntamente: si privilegia la regola che estende la classificazione all'oggetto incompleto se dotato delle caratteristiche essenziali o se finalizzato a costituire il bene finito.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3) e L. 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)

    I principi di motivazione degli atti amministrativi si applicano anche agli atti doganali; la motivazione può essere per relationem richiamando atti presupposti conosciuti dal destinatario, purché complessivamente esaustiva.

Massime di principio

  • Componenti importati separatamente vanno classificati come prodotto finito se, anche smontati, presentano le caratteristiche essenziali del bene o costituiscono elementi fondamentali per il suo funzionamento: si applica la voce del prodotto finito.
  • L'importazione frazionata nel tempo è irrilevante se le operazioni si inseriscono in un contesto commerciale unitario e sono finalizzate alla realizzazione di un prodotto unico; la nozione di "presentati insieme" deve essere interpretata teleologicamente per prevenire elusioni.
  • Se l'accertamento tributario verte su una fattispecie elusiva, la pendenza di un procedimento penale non è pregiudiziale ai fini del giudizio tributario e non legittima la sospensione del processo tributario (salvo i casi tassativi previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 546/1992).
  • La nozione di "montaggio" o assemblaggio nella regola 2(a) comprende anche processi produttivi complessi che richiedono addetti specializzati e linee di produzione; ciò non esclude la qualificazione come prodotto finito.
  • La motivazione degli atti doganali è valida anche per relationem se richiama atti a conoscenza del destinatario; l'amministrazione può avvalersi di atti emergenti da indagini penali ove siano acquisiti legalmente e utili all'istruttoria.

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